Cassazione Civile – Responsabilità medica – Linee guida – Le linee guida non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta.
FATTO E DIRITTO: C.E. e Ge.St., in proprio e quali esercenti potestà nei confronti della figlia minore G. (poi deceduta nelle more del giudizio), convennero dinanzi al Tribunale di Genova D.B.P., F.M., C.C., l’istituto (OMISSIS) e le compagnie assicurative Zurich ed Assitalia, chiedendo loro il risarcimento dei danni conseguenti all’errore diagnostico ascrivibile a colpevole condotta dei medici dell’istituto, che aveva impedito ad essi attori la tempestiva conoscenza della malformazione da cui era affetto il feto onde procedere ad ulteriori accertamenti ovvero addivenire all’interruzione della gravidanza. Con sentenza in parte definitiva, in parte non definitiva, il giudice di primo grado accolse la domanda proposta nei confronti del (OMISSIS) e delle dottoresse D.B. e C., condannando i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, determinati e liquidati nella somma di € 39.278, rimettendo al prosieguo del giudizio la determinazione del danno patrimoniale. La corte di appello di Genova, investita delle impugnazioni, principale e incidentali, hinc et inde proposte, rigettò la domanda risarcitoria di cui alla sentenza definitiva del Tribunale per assenza di colpa dei convenuti condannati in primo grado. Avverso la sentenza della Corte ligure gli attori in prime cure hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di censura, oltre ad un terzo sul riparto delle spese processuali. Resistono con controricorso gli intimati, ad eccezione del F. e della Zurich s.p.a.. L’affermazione degli appellanti secondo cui le linee guida, prive di alcun carattere di cogenza, potevano offrire soltanto l’indicazione di standards minimi per l’esecuzione di un routinario esame ecografico si appalesava insuscettibile di essere condivisa, perché in contrasto con la nozione di linee guida recepita dall’art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012, "che operano come direttiva scientifica per il sanitario, costituiscono modello e regola dell’agire appropriato, si intendono in guisa di direttive che, come nella specie, indicano standards diagnostico-terapeutico conformi alle regole dettate dalla miglior scienza medica". Non risulta conforme a diritto quanto affermato dalla Corte ligure sul tema della rilevanza "parascriminante" delle linee guida, mentre appare corretta e condivisibile (diversamente da quanto opinato dal giudice di appello) la censura mossa da parte ricorrente che evidenzia – in consonanza con la recente giurisprudenza penalistica di questa Corte e della stessa Corte costituzionale – come le linee guida non assurgano punto al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Di tal che, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta. Non senza osservare, ancora, come il giudice delle leggi, con la sentenza n. 295 del 2013, abbia chiaramente specificato che la limitazione di responsabilità ex art. 3 comma 1 della cd. Legge Balduzzi trovi il suo invalicabile limite nell’addebito di imperizia – giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia – e non anche quando l’esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente. Non conforme a diritto risulta, ancora la sentenza impugnata nella parte in cui esclude l’obbligo di completa e corretta informazione della paziente in relazione alla specifica situazione clinica, e segnatamente al mancato raggiungimento del livello minimo prescritto dalle linee guida con riferimento al numero di metafasi esaminate: era rimessa, in via esclusiva alla gestante la decisione, se adeguatamente informata, di sottoporsi ad amniocentesi genetica, ovvero di procedere, come suo diritto, ad interrompere la gravidanza. Pertanto, la segnalazione della minore attendibilità del referto non può ritenersi, al condizionale, soltanto "opportuna", bensì doverosa, al di là ed a prescindere dalla rilevanza del numero di probabilità maggiori di accertamento della malformazione che l’indagine correttamente eseguita avrebbe offerto. Risulta del tutto apodittica, e non conforme a diritto (perchè frutto di una ormai obsoleta concezione paternalistica della medicina) discorrere, in proposito, di "difficoltà nel proporre di ripetere un prelievo invasivo, con il rischio di perdere la gravidanza a fronte di 12 e non 16 metafasi analizzate". Non conforme a diritto appare, da ultimo, l’ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui il rilievo deontologico sarebbe stato del tutto estraneo alla fattispecie dell’inadempimento contrattuale in punto di omessa indicazione dell’opportunità di effettuare una consulenza genetica "che non avrebbe sortito altro effetto di far constare le controindicazioni già esposte".Il "rilievo deontologico", di converso, era univocamente finalizzato, nella specie, ad evidenziare le conseguenze dell’omessa informazione, e cioè il vulnus arrecato al diritto di libera e consapevole autodeterminazione della paziente, qual che fosse poi stata la sua scelta. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Genova, in altra composizione).