Nozione di malattia

Cassazione Penale Sentenza n. 22156/16 – Nozione di malattia – La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 582 c.p. (e di riflesso l’art. 590 c.p. nella forma colposa) non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica (che possono mancare), ma quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo  processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo.

FATTO E DIRITTO: Il Tribunale di Cosenza con sentenza emessa in data 3 luglio 2012 ha riconosciuto (Omissis) colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p., perché, quale medico radiologo che refertò i radiogrammi dell’esame tac effettuato da (Omissis) in data 20 ottobre 2010 presso il P.O. di Soveria Mannelli, per colpa generica e specifica, cagionava lesioni personali gravi. In particolare, (Omissis) ometteva di refertare correttamente la presenza di una area osteolitica nel peduncolo destro, causando un aggravamento della stessa e, per la persona offesa, una malattia ed un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni.

In punto di trattamento sanzionatorio, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante originariamente contestata, (Omissis) è stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La nozione di malattia accolta nel campo scientifico si riferisce alle alterazioni del corpo umano che inducono una limitazione funzionale dell’organismo anche di modesta entità. La giurisprudenza di legittimità più recente, configurando la malattia in senso più aderente a quello della scienza medica, non ritiene sufficiente ad integrare la malattia la semplice alterazione anatomica priva di alcuna conseguenza e alla quale non consegua un processo patologico significativo.

È stato infatti affermato che il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. In definitiva, può qui ribadirsi che la malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 582 c.p. (e di riflesso l’art. 590 c.p. nella forma colposa) non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica (che possono mancare), ma quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo  processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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