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Infarto non diagnosticato – Guardia medica – Mancato invio del paziente al Pronto Soccorso

Cassazione Penale  – Infarto non diagnosticato – Guardia medica – Mancato invio del paziente al Pronto Soccorso – Campo di applicazione legge c.d. Balduzzi – La Corte di Cassazione ha affermato che le osservazioni della Corte di merito appaiono manifestamente illogiche laddove fondano la ritenuta colpevolezza dell’imputato sulla errata diagnosi dovuta ad imperizia nella “autonoma” valutazione della sintomatologia che presentava Tizio, senza però tener conto che il processo diagnostico parte da un’attività di anamnesi che comprende anche la conoscenza della storia clinica del paziente e, quindi, le precedenti terapie e ricoveri a cui è stato sottoposto. La Corte di Cassazione ha rilevato inoltre che la portata della novella di cui alla legge n. 189/12 c.d legge Balduzzi estende la rilevanza della colpa lieve anche ad addebiti diversi dall’imprudenza. E’ stato, infatti, di recente affermato che, premesso che in tema di responsabilità medica, l’osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza.Sentenza n. 45527/15

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 22/10/12 il G.I.P. del Tribunale di Asti, in sede di giudizio abbreviato, assolveva Caio dal delitto di omicidio colposo, perché il fatto non costituisce reato. All’imputato era stato addebitato che, in qualità di medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), intervenuto presso l’abitazione di Tizio domenica 3/10/10, alle ore 10,00, avendo rilevato una sintomatologia di “dolore toracico retro sternale con irradiazione al braccio bilateralmente” aveva omesso di disporre l’immediato invio del paziente al Pronto Soccorso, diagnosticando erroneamente una patologia gastrica, di tal che il paziente decedeva alle ore 19,51 per una sindrome coronarica acuta. Riteneva il G.U.P. che, pur sussistendo l’elemento soggettivo del delitto contestato, difettava l’elemento soggettivo della colpa, avendo l’imputato fatto affidamento sulla diagnosi effettuata pochi giorni prima, durante un ricovero in ospedale con un’analoga sintomatologia, all’esito del quale era stata diagnosticata una sospetta colica addominale. La Corte di merito nel riformare la sentenza di primo grado ha censurato l’approccio metodologico del G.I.P. e del perito laddove avevano posto in correlazione la condotta dell’imputato con quella tenuta dai medici del pronto soccorso alcuni giorni prima.  Il medico di continuità assistenziale era tenuto a svolgere una sua autonoma valutazione in base alla sintomatologia che presentava il paziente e che ben poteva indicare la sussistenza di una patologia cardiaca. La Corte di Cassazione ha affermato che le osservazioni della Corte di merito appaiono manifestamente illogiche laddove fondano la ritenuta colpevolezza dell’imputato sulla errata diagnosi dovuta ad imperizia nella “autonoma” valutazione della sintomatologia che presentava Tizio, senza però tener conto che il processo diagnostico parte da un’attività di anamnesi che comprende anche la conoscenza della storia clinica del paziente e, quindi, le precedenti terapie e ricoveri a cui è stato sottoposto. Pertanto correttamente il giudice di primo grado aveva effettuato una valutazione della possibile incidenza delle valutazioni dei medici del pronto soccorso sulla errata diagnosi effettuata da Caio. La Corte di Cassazione ha rilevato inoltre che la portata della novella di cui alla legge n. 189/12 c.d legge Balduzzi estende la rilevanza della colpa lieve anche ad addebiti diversi dall’imprudenza. E’ stato, infatti, di recente affermato che, premesso che  tema di responsabilità medica, l’osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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