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Richiesta danni all’Ospedale in caso di transazione con il medico

Cassazione Civile  – Richiesta danni all’Ospedale in caso di transazione con il medico – La Corte di Cassazione ha affermato che una volta concluso il contratto di spedalità, la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, con conseguente applicazione dell’art. 1228 cod. civ. anche nei rapporti tra il medico e la struttura.  Pertanto la richiesta di danni nei confronti della struttura, in caso di danni da errore medico, non è preclusa da una transazione che il danneggiato abbia raggiunto con lo stesso medico. Sentenza n. 19541/15

FATTO: Bo.Gi., G. e Ga. e Ba.Il.convennero in giudizio, davanti al Tribunale dì Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, il Centro medico poliambulatorio "S. L." e la Dott.ssa F.M., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla morte della loro congiunta B.A.M..A sostegno della domanda esposero che la loro familiare si era recata il 27 luglio 1998 presso il Centro per un trattamento di ossigeno e ozono terapia; colta da malore ed entrata in coma, la B. era stata ricoverata presso l’ospedale civile, dove era morta il successivo 23 agosto a seguito di arresto cardiaco. La Corte d’appello ha affermato che la responsabilità della Dott.ssa F. era stata del tutto correttamente riconosciuta dal Tribunale; risultava dalla perizia svolta in sede di processo penale, infatti, che l’ingresso indebito di materiale improprio nel sangue della vittima era certamente da ricondurre alle punture eseguite dal medico, che aveva punto un vaso di ampio calibro oppure aveva errato nella quantità di ozono (ovvero entrambe le cose). Dalla perizia svolta nel processo penale risultava che la B. era morta in conseguenza di un "arresto cardiaco causato da complicanza embolica di un trattamento iniettorio di ozonoterapia alle cosce". Nel caso specifico, l’attività medica era stata eseguita in un luogo non consentito, sicché la violazione di tale regola implicava l’obbligo del medico di rispondere di ogni eventuale pregiudizio.

DIRITTO: La decisione in esame è in linea con la giurisprudenza dì questa Corte la quale ha già affermato che l’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario- ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto dì prestazione d’opera atipico di spedalità, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere. La responsabilità della casa dì cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, con conseguente applicazione dell’art. 1228 cod. civ. anche nei rapporti tra il medico e la struttura. Nel caso in esame il Centro medico dove avvenne la disgrazia non aveva, come riconosciuto da tutte le parti in causa, una dimensione tale da poter essere paragonata ad una casa di cura; ciò non toglie, tuttavia, che, una volta accertata nei termini di cui in sentenza la natura dell’attività svolta, l’applicabilità dell’art. 1228 cod. civ., sia stata correttamente ritenuta sussistente anche nel caso in esame. La Corte di Cassazione ha quindi affermato che una volta concluso il contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, senza che la stessa venga meno per il fatto che ad eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente.  Pertanto la richiesta di danni nei confronti della struttura, in caso di danni da errore medico, non è preclusa da una transazione che il danneggiato abbia raggiunto con lo stesso medico).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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