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Responsabilità medica: Operazione chirurgica d’urgenza

Cassazione Civile Sentenza n. 13919/16 – Responsabilità medica: Operazione chirurgica d’urgenza – La Corte di Cassazione ha affermato che deve in ogni caso escludersi che una struttura sanitaria, che esegua all’interno di essa un intervento chirurgico di urgenza, agisca in stato di necessità e possa di conseguenza essere ritenuta non responsabile ex art. 2045 c.c. dei danni riportati dai pazienti ove gli stessi abbiano subito un danno ingiusto.

FATTO: Nel 1980, allorché si trovava in servizio di leva, F. S. veniva ferito gravemente da un colpo d’arma da fuoco accidentalmente partito dal fucile di un commilitone, trasportato ed operato d’urgenza presso l’Ospedale Piemonte e Regina Margherita di Messina, ove veniva sottoposto a diverse trasfusioni. Nel 2002, F. S. conveniva in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa e l’Assessorato alla Sanità Regione Sicilia chiedendo che fossero condannati a risarcirgli il danno patrimoniale e non, riportato a seguito della contrazione di epatite C, evoluta in cirrosi epatica, in conseguenza delle numerose trasfusioni alle quali era stato sottoposto presso l’Ospedale Piemonte e Regina Margherita (la domanda era volta a far valere la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Ministero della Salute, la responsabilità ex artt. 2043, 2049 2050 e 2051 c.c. del Ministero della Difesa e la responsabilità contrattuale dell’ospedale). In corso di causa, nel 2005, F.S. decedeva e il giudizio veniva proseguito dagli eredi, moglie e due figli.

DIRITTO: Non si può correttamente sostenere che una struttura ospedaliera, allorché effettui una operazione d’urgenza, operi in stato di necessità, e pertanto sia sciolta da ogni obbligo di rispetto delle ordinarie regole di prudenza, canalizzate all’interno della strutture ospedaliere in dettagliati protocolli medico chirurgici ai quali i sanitari operanti nella struttura si devono attenere, e che pertanto, in ragione della particolare urgenza in cui l’equipe medica si trovò ad intervenire per salvare la vita al F., che venne condotto in ospedale con una ferita da arma da fuoco e una grave emorragia in corso, essi non dovessero esercitare alcun controllo in ordine alla provenienza e alla affidabilità delle sacche di sangue, dalla cui somministrazione incontestatamente derivò, in capo al paziente, la contrazione id una grave forma di epatite C degenerata dopo alcuni anni in cirrosi epatica.

Perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall’art. 2045 cod.civ., come causa di esclusione della responsabilità civile, è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Rapportandoci alla necessità di intervenire d’urgenza con un intervento chirurgico, per salvare la vita di un’altra persona, lo stato di necessità può sussistere, e può essere idoneo a scriminare la responsabilità del soggetto che, in ragione di esso, non abbia potuto adottare le normali cautele, quando il soggetto che si trovi costretto ad effettuare l’intervento chirurgico si trova fuori da una adeguata struttura sanitaria e non sia in grado di raggiungerla, mettendo altrimenti a repentaglio la vita della persona in pericolo. In questo caso chi interviene non potrà usufruire dei controlli preventivi e degli standard di sicurezza e di igiene che sono imposti all’ospedale per il suo ordinario funzionamento, sia come struttura di cura che come struttura chirurgica.

Invece, se l’intervento chirurgico, per quanto in chirurgia d’urgenza e quindi non programmato, avviene all’interno di una struttura a ciò deputata e quindi professionalmente organizzata proprio, tra l’altro, per poter affrontare interventi d’urgenza in condizioni di sicurezza, non è configurabile lo stato di necessità, perché l’urgenza stessa deve necessariamente essere prevista e programmata e al suo verificarsi scatta o deve scattare l’adozione di specifici protocolli, tra i quali la predisposizione di sacche di sangue già controllate. Deve di conseguenza in ogni caso escludersi che una struttura sanitaria, che esegua all’interno di essa un intervento chirurgico di urgenza, agisca in stato di necessità e possa di conseguenza essere ritenuta non responsabile ex art. 2045 c.c., dei danni riportati dai pazienti ove gli stessi abbiano subito un danno ingiusto

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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