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Corte di Cassazione Penale: medico del 118 e condotta colposa

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Medico in servizio presso un’ambulanza del servizio 118: condotta colposa per la mancata effettuazione di intubazione orotracheale. La colpa del terapeuta ed in genere dell’esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto (sentenza nr. 24528/14).

FATTO: Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di —- e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito l’imputato, medico in servizio presso un’ambulanza del servizio 118, di fronte a paziente in stato di coma per assunzione di psicofarmaci ed alcool, ometteva di effettuare toilette del cavo orale ed intubazione orotracheale; e somministrava un farmaco emetizzante, cagionando la morte dell’assistito per asfissia da occlusione della via respiratoria. Ricorre per cassazione l’imputato.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che il rimprovero personale che fonda la colpa personalizzata, spostata cioè sul versante squisitamente soggettivo, richiede di ponderare le difficoltà con cui il professionista ha dovuto confrontarsi; di considerare che le condotte che si esaminano non sono accadute in un laboratorio o sotto una campana di vetro e vanno quindi analizzate tenendo conto del contesto in cui si sono manifestate. Da questo punto di vista, si è concluso, l’art. 2236 cod. civ. non è che la traduzione normativa di una regola logica ed esperienziale che sta nell’ordine stesso delle cose. In breve, quindi, la colpa del terapeuta ed in genere dell’esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto). La Corte d’appello non si è attenuta a tali principi, né ha compiuto approfondimenti peritali finalizzati ad una più puntuale ed imparziale disamina del caso; con la conseguenza che la sentenza va annullata con rinvio 

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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