Il metodo stamina integra il reato di truffa

Cassazione Penale  Il metodo stamina integra il reato di truffa – Integra il reato di truffa anche la artificiosa rappresentazione di mere chances di successo della terapia in quanto idonea a trarre in inganno le vittime e a far conseguire all’agente un ingiusto profitto con altrui danno. Il ricorso, dietro pagamento, a questa c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso, bensì per l’azione induttiva del ricorrente e degli altri coindagati con lui associati che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologie particolarmente gravi per suscitare illusioni e speranze, dietro pagamento di ingenti somme.Sentenza n. 46119/15

FATTO: Con ordinanza in data 21/7/2015, il Tribunale di Brescia, accogliendo l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di A. M., indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed altri reati, annullava l’ordinanza del Gip di Brescia, emessa in data 20/6/2015, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari. La vicenda riguardava la somministrazione, a pazienti affetti da patologie gravissime, di pseudo-farmaci illecitamente prodotti con la c.d. metodica stamina che prevedeva il prelievo di materiale biologico dei pazienti o dei loro familiari, il trattamento di tale materiale presso un centro svizzero, (OMISSIS) e la successiva somministrazione al paziente del preparato risultante da tale trattamento. Il Tribunale, richiamando una precedente ordinanza emessa nei confronti della coimputata V., riteneva insussistente il reato-fine di truffa per difetto del requisito oggettivo degli artifici e raggiri. Osservava il Tribunale che la somministrazione dei preparati era avvenuta nel rispetto della procedura rappresentata ai pazienti ed ai loro familiari, i quali erano consapevoli che si trattava di un metodo sperimentale.

DIRITTO: Integra il reato di truffa anche la artificiosa rappresentazione di mere chances di successo della terapia in quanto idonea a trarre in inganno le vittime e a far conseguire all’agente un ingiusto profitto con altrui danno. Dalle emergenze processuali risulta che la condotta contestata come truffa si articola quanto meno in due fasi, l’una consistente nella rappresentazione delle modalità per produrre i farmaci, rispetto alla quale è stata fornita alle persone offese un’informazione sostanzialmente veritiera, l’altra nel rappresentare il farmaco prodotto con questa metodica come utile a fornire quanto meno delle chances di guarigione o di miglioramento agli ammalati. Sul punto il Tribunale scivola su una motivazione apparente laddove considera che: "sia il c.d. metodo stamina che quello oggi in discussione sono stati sempre proposti e sono stati sempre percepiti e conosciuti dai destinatari quali metodologie sperimentali, cioè meri tentativi per verificare l’idoneità di pratiche mediche fondate sull’utilizzo di cellule staminali e similari nella terapia di patologie degenerative e finora sprovviste di cure incisive". Il problema è che il ricorso, dietro pagamento, a questa c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso, bensì per l’azione induttiva del ricorrente e degli altri coindagati con lui associati che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologie particolarmente gravi per suscitare illusioni e speranze, dietro pagamento di ingenti somme. Con riferimento specifico al requisito dell’induzione in errore questa Corte ha già preso in considerazione in una vicenda affine (il caso di Scientology), il comportamento di quei soggetti che intervengono sulle persone a disagio, promettendo, per es. "un miglioramento della mente" con una attività di "stimolazione del cervello", il tutto attraverso il ricorso ad "una terapia", somministrando farmaci senza autorizzazione ministeriale e senza effettivo controllo medico, riconoscendo in questi casi la sussistenza dell’elemento oggettivo e rilevando che la particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l’esecuzione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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