Medici Specializzandi e rimborsi

Cassazione Civile Medici Specializzandi e rimborsi – La Corte di Cassazione ha affermato che il debito pararisarcitorio dello Stato italiano per mancata tempestiva trasposizione di direttive comunitarie in tema di scuole di specializzazione medica va parametrato a quanto previsto (per un importo di L. 13 milioni annui per ciascun anno di frequenza) dall’art. 11 della legge n. 370/99. L’applicazione del solo parametro di cui all’art. 11 della legge n. 370/99, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi normalmente collegabili causalmente al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente ed analiticamente dedotte in giudizio in primo grado prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie. Pertanto il debito pararisarcitorio dello Stato, rimasto inesigibile fino all’autoliquidazione di cui alla legge n. 370/99, non può costituire che un debito di valuta. Sentenza n. 14376/15

FATTO: I Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, della Salute e dell’Economia e Finanze ricorrono, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in sede di rinvio dalla cassazione (di cui a Cass. n. 23558/11) della sentenza di quella stessa corte territoriale n. 4880/09, è stata infine accolta – con condanna degli odierni ricorrenti al pagamento di Euro 8.000 (così rivalutato l’importo base di Euro 6.713,94) per ogni annualità di frequenza, oltre soli interessi legali – la domanda dispiegata nei loro confronti (ed in origine anche dell’Università degli Studi di Siena) dal Dott. G.I. per la condanna al pagamento della giusta remunerazione – od al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di quella – per il tempo di frequenza di scuole universitarie di specializzazione di medicina prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. L’intimato resiste con controricorso e dispiega ricorso incidentale, articolato su quattro motivi.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha ribadito che il debito pararisarcitorio dello Stato italiano per mancata tempestiva trasposizione di direttive comunitarie in tema di scuole di specializzazione medica va parametrato a quanto previsto (per un importo di L. 13 milioni annui per ciascun anno di frequenza) dall’art. 11 della legge n. 370/99 (per tutte, v. la stessa Cass. 11 novembre 2011, n. 23558, nonchè Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, alle cui ampie argomentazioni è opportuno, per brevità qui rinviarsi integralmente).Devesi ora ulteriormente argomentare (così, se del caso, individuato con ancora maggiore precisione il già univoco dictum delle richiamate pronunzie) nel senso dell’evidente completezza di una tale autoliquidazione, concepita come integralmente satisfattiva di ogni voce di detrimento degli specializzandi: tanto si desume dal contesto di emanazione della normativa di riferimento, finalizzata alla definizione transattiva di un contenzioso seriale articolato sulla molteplicità delle conseguenze negative dell’inadempimento dello Stato e quindi caratterizzato da causae petendi ampie e diversificate, verosimilmente estese ad ogni perdita – patrimoniale o meno – degli specializzandi stessi. Così, tutte le voci di danno normalmente ricondotte, nell’elaborazione della giurisprudenza, alle conseguenze generali del ritardato recepimento della normativa comunitaria (tra cui, quanto alla fattispecie in esame, tutte le cospicue ulteriori voci di cui il ricorrente incidentale lamenta la pretermissione), devono ritenersi adeguatamente considerate in una liquidazione equitativa che coincida con il parametro della ripetuta legge n. 370/99, art. 11: salva l’adduzione e la prova – in osservanza, oltretutto, delle rispettive preclusioni assertive ed istruttorie – di circostanze specifiche e caratterizzanti la fattispecie concrete, incombenti al danneggiante, se in minus rispetto a quel parametro, ovvero al danneggiato, se inplus. Va concluso che l’applicazione del solo parametro di cui all’art. 11 della legge n. 370/99, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi normalmente collegabili causalmente al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente ed analiticamente dedotte in giudizio in primo grado prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie). Pertanto l’unitario motivo di ricorso principale ed il terzo motivo di ricorso incidentale, da trattarsi unitariamente, sono invece entrambi fondati: il debito (para-)risarcitorio dello Stato, rimasto inesigibile fino all’autoliquidazione di cui alla ripetuta legge n. 370/99, non può costituire che un debito di valuta (tra le molte:Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1157; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3279; Cass. 29 agosto 2013, n. 19910); erra, pertanto, la corte territoriale ad accordare, sulla somma base di Euro 6.713,94, la rivalutazione all’attualità e gli interessi legali sulla somma così rivalutata a far tempo dalla pubblicazione della sentenza: spettando, invece, solo questi ultimi dalla data della messa in mora o, in mancanza, da quella di instaurazione del giudizio)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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