Responsabilità medica

Cassazione Penale  – Responsabilità medica –  Deve escludersi la colpa lieve se le cause del decesso non sono in alcun modo diagnosticabili – La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di specie non sussiste alcuna responsabilità del primario, neanche di colpa lieve, in quanto il decesso del paziente è avvenuto per cause non diagnosticabili e scoperte solo in sede di autopsia. Il primario ha agito infatti nel pieno rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Sentenza n. 26565/15

FATTO: Con sentenza emessa il 30 giugno 2014 il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.G. in relazione al reato di cui agli artt. 40 cpv. e 589 c.p., perché il fatto non costituisce reato. Era stato richiesto il rinvio a giudizio dell’ A. perché ritenuto responsabile della morte di D.P.S., il quale era stato ricoverato il 21 aprile 2012 presso l’ospedale —– con diagnosi di "endoleak e nuovo flusso aneurismatico in soggetto già trattato con stent endovascolare". Egli, per l’accusa, quale medico primario del reparto di chirurgia vascolare, aveva omesso di eseguire con tempestività un nuovo intervento chirurgico riparatore della recidiva lesione evidenziata dagli esami sin dalla data del ricovero, così determinando un aggravamento delle condizioni del degente, che subiva la rottura con fistolizzazione in esofago della parete del tratto distale dell’aorta toracica protesizzata (FAE), con l’insorgenza di shock ipovolemico e con conseguente decesso avvenuto il 21 maggio 2012. Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto, facendo riferimento al quadro delineato dai periti nominati dall’ufficio, che non vi fosse stata violazione di alcuna regola cautelare da parte dell’imputato, essendo stato il paziente sottoposto a trattamenti sanitari considerati necessari dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale e che la fistallizzazione, causa esclusiva del decesso scoperta solo in sede di autopsia, non aveva dato segni di esistenza negli esami clinici e strumentali, sicché essa non era stata in alcun modo diagnosticabile, a meno di non anticipare l’intervento nella sede dell’endoleak e di effettuarlo a cielo aperto, condotta tuttavia non esigibile da parte dei curanti.. Su tale premessa il giudice ha concluso che seppure colpa vi fu, essa deve essere valutata lieve concludendo per la formula di proscioglimento del "fatto non costituisce reato". Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato.

DIRITTO: Laddove, a fronte delle diverse valutazioni dei numerosi esperti che hanno recato un contributo informativo, il compito del giudice non era quello di decidere chi fosse maggiormente attendibile ma solo quello di valutare se gli elementi a sostegno dell’accusa fossero del tutto inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ciò si traduceva nella verifica della ricorrenza di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell’esperto posto a sostegno dell’accusa, per l’errata piattaforma fattuale assunta, per la palese insipienza tecnica del metodo o dell’elaborazione, e così esemplificando, tanto da lasciar sopravvivere solo gli elementi di segno avverso. Ma fuori da tale, invero statisticamente eccezionale, ipotesi, il giudice dell’udienza preliminare non può operare una scelta di campo sottraendo la verifica della tenuta delle diverse prove alla contesa dibattimentale. Né va taciuto che nel caso di specie si rinviene un ulteriore ragione di annullamento della sentenza impugnata, ed è rappresentata dalle affermazioni contraddittorie formulate dal Giudice dell’udienza preliminare in ordine alla insussistenza di una violazione cautelare nel mentre si aggiunge che non può essere esclusa la sussistenza di una colpa lieve. Pertanto la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di specie non sussiste alcuna responsabilità del primario, neanche di colpa lieve, in quanto il decesso del paziente è avvenuto per cause non diagnosticabili e scoperte solo in sede di autopsia. Il primario ha agito infatti nel pieno rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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