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Sulla collocazione nell’ambito del S.S.N. della figura del massaggiatore masso-fisioterapista

Consiglio di StatoSulla collocazione nell’ambito del S.S.N. della figura del massaggiatore masso-fisioterapista – La figura del masso-fisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie. La qualificazione della figura come “operatore di interesse sanitario”, non contraddice con la vigenza della disciplina di cui alla l. n. 403/1971, del decreto ministeriale di attuazione del 7 settembre 1976, nonché del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997. Dalle citate norma si desume con chiarezza che “il masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”; ciò conferma, per un verso la mancanza di autonomia del masso-fisioterapista rispetto all’attività medica e, per altro verso, il non assorbimento della figura professionale de qua in quelle contemplate dal primo comma dell’art. 1 della l. 43/2006, con conseguente inquadramento nelle figure di cui al comma 2 dell’art. 1 citato). Sentenza n. 4788/15

FATTO: L’Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l.  propone ricorso contro l’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) per la riforma della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, SEZIONE I, n. 00557/2013, resa tra le parti, concernente pianificazione triennio 2012/2014 della formazione professionalizzante in ambito sanitario. Con ricorso al TAR Umbria, l’AIFI impugnava la delibera giuntale n. 814 del 3.7.2012, con cui la Regione Umbria pianificava la formazione del personale dei servizi sanitari per il triennio 2012/2014 riguardante, tra l’altro, l’attivazione, nell’ambito dei “profili sanitari non oggetto di formazione universitaria” presso l’Istituto privato “Enrico Fermi Srl” di Perugia del corso di “massaggiatore masso-fisioterapista”. La questione, nel merito, riguardava la collocazione nell’ambito del S.S.N. della figura del massaggiatore masso-fisioterapista, che sarebbe stata soppressa (salvo le qualifiche ad esaurimento e i massaggiatori non vedenti) invadendo la sfera di attribuzioni della figura del fisioterapista, disciplinata positivamente e la cui qualificazione avviene, ormai, a livello di diploma universitario.

DIRITTO: L’attuale disciplina (legge n. 43 del 2006, art. 1, comma 2) prevede una categoria – quella degli “operatori di interesse sanitario” – nel cui ambito possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della “professione sanitaria” in senso proprio ( art.1, comma 1, l. 43/2006), che si connotano per mancanza di autonomia professionale ed alle quali corrisponde una formazione di livello inferiore. Il Collegio ha rilevato che poiché le attività sanitarie non mediche sono tutte comprese nell’art. 1 della legge n. 43/2006 (entrata in vigore un mese dopo l’articolo 4-quater del D.L. 250/2005 e che rappresenta senza dubbio la vigente disciplina in materia), se ne deduce che quella del masso-fisioterapista sopravvive e trova collocazione nell’ambito della categoria di “operatori di interesse sanitario” di cui al comma 2, (non riconducibili alle professioni sanitarie, come definite dal comma 1) che si connotano per la mancanza di autonomia professionale e a cui corrisponde, difatti, una formazione di livello inferiore. La figura del masso-fisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie. La qualificazione della figura come “operatore di interesse sanitario”, non contraddice con la vigenza della disciplina di cui alla l. n. 403/1971, del decreto ministeriale di attuazione del 7 settembre 1976, nonché del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997. Dalle citate norma si desume con chiarezza che “il masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”; ciò conferma, per un verso la mancanza di autonomia del masso-fisioterapista rispetto all’attività medica e, per altro verso, il non assorbimento della figura professionale de qua in quelle contemplate dal primo comma dell’art. 1 della l. 43/2006, con conseguente inquadramento nelle figure di cui al comma 2 dell’art. 1 citato

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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