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Medici e accertamento del diritto a percepire l’indennità di rischio radiologico

Cassazione Civile – Medici  e accertamento del diritto a percepire l’indennità di rischio radiologico – La Corte di Cassazione ha affermato che l’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorché, ad esempio, questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo.Sentenza n. 17116/15

FATTO: La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato la domanda proposta da B. L. ed altri litisconsorti, appartenenti al personale medico e infermieristico dipendente dell’Azienda ULSS n. 7 del Veneto, Pieve di Soligo (TV), per ottenere l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di rischio radiologico ed il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni annuali, in quanto personale radio esposto, e per l’effetto condannare l’azienda USLL n. 7 al pagamento di quanto conseguentemente dovuto. Per la cassazione della sentenza B.L. ed i suoi litisconsorti hanno proposto ricorso.

DIRITTO: La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il complesso normativo ora evocato nel senso che, al di là dalla più ampia sorveglianza fisica della radioprotezione, l’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorché, ad esempio, questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo (v., in tal senso, Cass. 19178/2013). Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 comma 2 della L. n. 460 del 1988, l’indennità della quale si controverte presuppone poi la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia (v., ex multis, Cass. 19819/2013, 4795/2012, 6853/2010). Ne deriva che, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, Cass. n. 11238 del 2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del 2011; n. 19178 del 2013). A questi fini, il lavoratore che richieda l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, ed intenda contestare l’accertamento della Commissione di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4, e succ. mod. sulla base del quale questi sono stati negati, ha quindi l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia. Nelle fattispecie che sono state esaminate da questa Corte, sulla base dell’univoca premessa sopra riportata, si è talora fatto riferimento alla necessità che a tale scopo i lavoratori dimostrino di avere svolto abitualmente la specifica attività professionale in "zona controllata", intendendosi per tale ai sensi del D.P.R. n. 185 del 1964, art. 9, lett e), il luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore e 1,5 rem all’anno, quest’ultima unità dì misura sostituita,  ex D.Lgs. n. 230 del 1995, e poi D.Lgs. n. 241 del 2000, dal sievert, equivalente a 100 rem (così Cass. n. 21018 del 2007, Cass. 6583 del 2010); in altro caso si è ritenuto che non sia sufficiente la circostanza di operare in zona controllata, essendo necessario avere riguardo alla frequenza dell’adibizione a tale zona e al tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento delle radiazioni ionizzanti).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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