Medici competenti – nota del Ministero della Salute

Medici competenti – applicazione del decreto 26.11.15 recante “modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro” – Il Ministero della Salute con nota del 15.3.16 inviata alla Federazione ha chiarito che “ai medici che non hanno completato i crediti ECM previsti per il periodo 2011-2013, prolungato al 31 dicembre 2014, è riconosciuta in forza del D.M. 26.11.2015, la possibilità, in funzione della continuità del percorso formativo, di completare i crediti ECM relativi al triennio 2011-2013 entro il 30 giugno 2016, in aggiunta ai crediti formativi da conseguire nel programma ECM del triennio 2014-2016. Il completamento dei crediti relativi al triennio 2011-2013 entro la data del 30 giugno 2016 consente la reinscrizione nell’elenco dei medici competenti, anche nelle more del conseguimento dei crediti 2014-2016. Qualora non ricorrano le condizioni per avvalersi della facoltà concessa dall’art. 2, comma 2-bis, del D.M. 4.3.2009, (non essendo stata raggiunta la quota dell’avvenuto conseguimento del 50% dei crediti del triennio 2011-2013) per la reinscrizione nell’elenco dei medici competenti è richiesta necessariamente l’avvenuta partecipazione al programma di aggiornamento 2014-2016 con il conseguimento di almeno il 70% del totale dei crediti previsti nel triennio nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro. Ovviamente il mancato completamento del totale dei crediti previsti per il triennio, entro il termine massimo della fine del prossimo anno, darà luogo nuovamente alla cancellazione dall’elenco nazionale, per carenza del requisito dell’aggiornamento, di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/08".

Autore: Redazione FNOMCeO

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