Chiarimenti circa l’assoggettamento all’IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo – Nella interrogazione si chiedono chiarimenti interpretativi in materia di assoggettamento ad IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo. Il Viceministro Luigi CASERO risponde all’interrogazione rilevando che le questioni concernenti l’applicazione dell’IRAP, la quale è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali e legislativi, sia attualmente all’attenzione del Governo, il quale ha costituito un apposito gruppo di lavoro volto a definire meglio, nel quadro degli equilibri di finanza pubblica, la tematica circa l’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP stessa. Evidenzia che, diversamente da quanto rappresentato dagli interroganti, non si ravvisano profili di incertezza nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della prassi sull’assoggettamento ad Irap dell’esercizio in forma associata delle attività professionali. ”Invero, in relazione all’assoggettamento ad Irap degli studi associati l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è univoco da tempo. È opportuno richiamare, per tutte, la sentenza 6 marzo 2015, n. 4578 nella quale la Suprema Corte ha affermato che l’esercizio in forma associata dell’attività, sebbene senza dipendenti o collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato all’IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati”. L’esercizio in forma associata dell’attività rileva, quindi, in ogni caso ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP”. Sestino GIACOMONI ringrazia il Viceministro per la dettagliata e approfondita risposta alla sua interrogazione. Si dichiara tuttavia molto perplesso per il fatto che il Governo, dopo tutti questi anni, si sia solo limitato a costituire un gruppo di lavoro e che a tutt’oggi non sia ancora in grado di dare una risposta certa e chiara alle migliaia di contribuenti i quali si trovano esposti al rischio di dover versare non solo l’IRAP arretrata, ma anche gli interessi e le sanzioni relative, pari al 90 per cento del dovuto.
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