Consulenza psichiatrica – Liquidazione dei compensi

FATTO E DIRITTO:
Propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della
dott. Ba.So. e di A.A., avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale
di Pesaro, depositata il 23.1.2014, con la quale è stata respinta
l’opposizione ex art. 170 T.U. Spese di giustizia, proposta dall’odierno
ricorrente avverso il decreto di liquidazione dei compensi al ctu dott.
Ba., in relazione all’incarico avente ad oggetto l’indagine psicologica
in vista della decisione sull’affidamento dei figli nell’ambito di un
procedimento di separazione personale tra i coniugi. Il primo motivo di
ricorso denuncia la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , e
della L. n. 319 del 1980, art. 4, ex art. 360 c.p.c. , n. 3), censurando
il provvedimento impugnato per non aver applicato nella liquidazione
dell’onorario l’art. 24 in materia di consulenza psichiatrica, ma il
criterio residuale del compenso a vacazioni di cui alla L. n. 319 del
1980, art. 4. Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c. , n. 5), avuto riguardo al
fatto che il Tribunale di Pesaro ha ritenuto applicabile al caso di
specie l’onorario a vacazione, così discostandosi, senza fornire alcuna
motivazione, dal contrario orientamento di legittimità, richiamato
nell’opposizione ex art. 170 TU spese di giustizia dallo stesso
ricorrente. I motivi, che in virtù dell’intima connessione vanno
unitariamente esaminati, sono infondati. La Corte di Cassazione  ha
affermato che in tema di onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio,
l’incarico avente ad oggetto l’indagine di carattere psicologico in
vista della decisione sull’affidamento dei figli nell’ambito di un
procedimento di separazione personale tra i coniugi deve farsi
rientrare, per analogia, nell’ipotesi contemplata dal D.M. 30 maggio
2002, art. 24, per la consulenza in materia psichiatrica, essendo
possibile, data la prossimità delle situazioni, ricondurre tale indagine
alla voce specificamente indicata in tariffa. (Cass. 878/2011). La
stessa sentenza, peraltro, in conformità al consolidato indirizzo di
questa Corte, ha rilevato che il criterio di determinazione
dell’onorario in base alle vacazioni, di cui alla L. 8 luglio 1980, n.
319, art. 4, può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale,
non solo ove manchi una previsione delle tariffe, ma anche laddove non
sia logicamente giustificata e possibile un’estensione della ipotesi
tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o
variabili (Cass. 17685/2010). Questa Corte ha inoltre precisato che la
decisione di liquidare gli onorari "a tempo e non "a percentuale" è
incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass.
6019/2015). Orbene, nel caso di specie il Presidente del Tribunale di
Pesaro ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di
applicare il criterio a vacazione" piuttosto che il parametro di cui
all’art. 24 della tariffa compensi Ctu, evidenziando la peculiarità
delle concrete modalità di espletamento della consulenza nel caso di
specie e la sua complessità, onde la stessa non poteva ritenersi
riconducibile ad una "consulenza psichiatrica" in senso stretto).

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A.
propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della
dott. Ba.So. e di A.A., avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale
di Pesaro, depositata il 23.1.2014, con la quale è stata respinta
l’opposizione ex art. 170 T.U. Spese di giustizia, proposta dall’odierno
ricorrente avverso il decreto di liquidazione dei compensi al ctu dott.
Ba., in relazione all’incarico avente ad oggetto l’indagine psicologica
in vista della decisione sull’affidamento dei figli nell’ambito di un
procedimento di separazione personale tra i coniugi.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , e della L. n. 319 del 1980, art. 4, ex art. 360 c.p.c.
, n. 3), censurando il provvedimento impugnato per non aver applicato
nella liquidazione dell’onorario l’art. 24 in materia di consulenza
psichiatrica, ma il criterio residuale del compenso a vacazioni di cui
alla L. n. 319 del 1980, art. 4.

Il secondo
motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c.
, n. 5), avuto riguardo al fatto che il Tribunale di Pesaro ha ritenuto
applicabile al caso di specie l’onorario a vacazione, così
discostandosi, senza fornire alcuna motivazione, dal contrario
orientamento di legittimità, richiamato nell’opposizione ex art. 170 TU
spese di giustizia dallo stesso ricorrente.

I motivi, che in virtù dell’intima connessione vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

E’
infatti vero che questa Corte ha affermato che in tema di onorari
dovuti al consulente tecnico d’ufficio, l’incarico avente ad oggetto
l’indagine di carattere psicologico in vista della decisione
sull’affidamento dei figli nell’ambito di un procedimento di separazione
personale tra i coniugi deve farsi rientrare, per analogia,
nell’ipotesi contemplata dal D.M. 30 maggio 2002, art. 24, per la
consulenza in materia psichiatrica, essendo possibile, data la
prossimità delle situazioni, ricondurre tale indagine alla voce
specificamente indicata in tariffa. (Cass. 878/2011).

La
stessa sentenza, peraltro, in conformità al consolidato indirizzo di
questa Corte, ha rilevato che il criterio di determinazione
dell’onorario in base alle vacazioni, di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4,
può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale, non solo ove
manchi una previsione delle tariffe, ma anche laddove non sia
logicamente giustificata e possibile un’estensione della ipotesi tipiche
di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili
(Cass. 17685/2010).

Questa Corte ha inoltre
precisato che la decisione di liquidare gli onorari "a tempo e non "a
percentuale" è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente
motivata (Cass. 6019/2015).

Orbene, nel caso
di specie il Presidente del Tribunale di Pesaro ha adeguatamente
motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare il criterio a
vacazione" piuttosto che il parametro di cui all’art. 24 della tariffa
compensi Ctu, evidenziando la peculiarità delle concrete modalità di
espletamento della consulenza nel caso di specie e la sua complessità,
onde la stessa non poteva ritenersi riconducibile ad una "consulenza
psichiatrica" in senso stretto.

Il giudice ha
infatti evidenziato che l’indagine peritale non si è limitata ad un
esame della persona ed alla descrizione del suo stato di salute, ma ha
avuto ad oggetto l’accurata analisi delle relazioni interpersonali del
minore all’interno del nucleo familiare e si è svolta mediante
l’effettuazione di ben 26 incontri, comprensivi di visite domiciliari e
formulazione di test.

Tali particolari
modalità di svolgimento dell’incarico, implicano che esso, come ben
evidenziato, con motivazione logica, coerente ed adeguata nel
provvedimento impugnato, non appare strettamente riconducibile alla
ipotesi tipica di liquidazione di cui alla D.M. 30 maggio 2002, art. 24,
traducendosi in una indagine assai più ampia e complessa, che abbraccia
l’esame delle relazioni del minore non solo in ambito familiare, ma
anche con riferimento alle relazioni esterne, all’ambito scolastico, al
fine della valutazione della capacità genitoriale e del miglior regime
di affidamento del minore medesimo.

Il ricorso va dunque respinto.

Considerato
che gli intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attività
difensiva non deve provvedersi sulle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.
13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2017

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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