Medici addetti al servizio di continuità assistenziale – Pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente e inabilità temporanea

Cassazione Civile Ord. n. 30653/17 – Medici addetti al servizio di continuità assistenziale – Pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente e inabilità temporanea –  Polizza assicurativa stipulata dall’ASL –  La Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi che nel caso di specie il medico addetto al servizio di continuità assistenziale abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo e deve, pertanto, ritenersi, altresì, sussistente la legittimazione passiva dell’attuale controricorrente.

FATTO E DIRITTO: E.S., medico dell’A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Sassari, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, AXA Assicurazioni S.p.a. e, premesso di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale nel Comune di Ossi, mentre era alla guida del suo autoveicolo, durante il tragitto di ritorno dalla propria sede di servizio, chiese la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo, a suo avviso dovutole per invalidità permanente e inabilità temporanea, in virtù di polizza assicurativa stipulata dalla predetta A.U.S.L. con la già indicata compagnia assicuratrice, a favore dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale in regime di convenzione con tale A.U.S.L. a garanzia degli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale espletata, ivi compresi gli infortuni subiti in itinere ed in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. Si costituì la convenuta sostenendo che l’attrice non aveva azione diretta nei confronti della società assicuratrice contestò il diritto della E. ad ottenere l’indennizzo, stante l’espressa previsione di una franchigia del 3% sul capitale assicurato fino ad Euro 155.000,00 sancita dall’art. 15 delle Condizioni Generali e considerato che la clausola aggiuntiva A5 escludeva l’applicazione della franchigia solo per la parte di capitale assicurato fino ad Euro 155.000,00 e la prevedeva per gli ulteriori scaglioni di capitale assicurato, dedusse che, comunque, nulla era dovuto a titolo di indennizzo per l’invalidità permanente all’attrice, essendo stata la stessa coinvolta in precedenza in altro infortunio, riportando trauma analogo a quello indicato nell’atto introduttivo. La società convenuta rappresentò, infine, che l’attrice non aveva diritto ad alcun indennizzo per l’inabilità temporanea, in quanto aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 16 e 34 delle Condizioni Generali, che imponevano all’assicurato di dare avviso scritto del sinistro alla compagnia assicuratrice entro dieci giorni dalla verificazione dell’evento. Il Giudice adito, con sentenza n. 685/2015, rigettò la domanda e compensò le spese. Deve ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1890 c.c. , i diritti derivanti dal rapporto assicurativo (arg. ex Cass. 23/12/2011, n. 28695 e Cass. 19/07/2004, n. 13329) e deve, pertanto, ritenersi, altresì, sussistente la legittimazione passiva dell’attuale controricorrente. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini sopra precisati; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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