Corte Costituzionale Sent. n. 268/17 –Vaccino antinfluenzale – Diritto all’indennizzo – La Corte Costituzionale hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n.210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, allecondizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunqueabbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazionepermanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazioneantinfluenzale. Il diritto all’indennizzo, che prescinde dalla colpa, sorge afronte del solo accertamento che la menomazione irreversibile consegua allavaccinazione e deriva dall’inderogabile dovere di solidarietà che, in questicasi, incombe sull’intera collettività.
FATTO E DIRITTO: La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, hasollevato questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3e 32 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n.210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipoirreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni esomministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che il dirittoall’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivipreviste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, dacui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, in seguito avaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale. Ritiene laCorte rimettente che, in caso di menomazione permanente dell’integritàpsico-fisica derivante dalla vaccinazione raccomandata antinfluenzale, ilmancato riconoscimento dell’indennizzo determini la violazione, innanzitutto,degli artt. 2 e 32 Cost. Sarebbe infatti leso il diritto-dovere di solidarietà,poiché, in difetto di una prestazione indennitaria, il singolo danneggiatosarebbe costretto a sopportare le gravi conseguenze negative derivanti da untrattamento sanitario, raccomandato non solo a tutela della sua saluteindividuale, ma anche di quella collettiva. La disposizione censurata, inoltre,violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., poiché determinerebbeun’irragionevole differenziazione di trattamento tra coloro che si sonosottoposti a vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e coloro che,invece, a tale vaccinazione si sono determinati aderendo alle raccomandazionidelle autorità sanitarie. La Corte d’appello rimettente ha reso specificamenteconto dell’avvenuto accertamento del nesso causale che, nel caso in esame,collega la vaccinazione antinfluenzale e la menomazione psico-fisica, al finedi dimostrare la sussistenza delle condizioni di applicabilità della specificadisciplina che la legge n. 210 del 1992 reca in tema di indennizzo. Ilrisarcimento, infatti, presuppone un nesso tra fatto illecito e danno ingiusto,mentre il diritto all’indennizzo, che prescinde dalla colpa, sorge a fronte delsolo accertamento che la menomazione irreversibile consegua alla vaccinazione“e deriva dall’inderogabile dovere di solidarietà che, in questi casi, incombesull’intera collettività”, laddove quest’ultima tragga beneficio daltrattamento vaccinale del singolo (sentenza n. 118 del 1996). Nel merito, ladecisione delle questioni sollevate richiede, in primo luogo, che sia precisatosulla base di quali presupposti e a quali condizioni questa Corte ha esteso, insue precedenti pronunce, il riconoscimento dell’indennizzo – che l’art. 1,comma 1, della legge n. 210 del 1992 testualmente riserva alle menomazionipermanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie – anche a fronte di gravi epermanenti lesioni all’integrità psico-fisica insorte a seguito di alcune,specificamente individuate, vaccinazioni non obbligatorie, ma raccomandate. Laragione determinante del diritto all’indennizzo, quindi, non derivadall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essarisiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono allacollettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propriaintegrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio oraccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività. Alla luce ditali considerazioni, la collettività deve dunque sostenere i costi delpregiudizio individuale, anche nel caso in cui la menomazione permanente siaderivata dalla vaccinazione antinfluenzale. Le campagne di informazione e sensibilizzazionetese alla più ampia copertura vaccinale coinvolgono inevitabilmente lageneralità della popolazione, a prescindere da una pregressa e specificacondizione individuale di salute, di età, di lavoro o di convivenza: giacché,anche in questo caso, l’applicazione del trattamento consente di tutelare siala dimensione individuale della salute, sia quella collettiva, impedendosil’eventuale contagio fra i soggetti non a rischio e quelli a rischio econtribuendosi in tal modo anche alla protezione di coloro che non possonoricorrere alla vaccinazione a causa della propria specifica condizione disalute. In definitiva, alla luce dei principi individuati dalla giurisprudenzadi questa Corte – che fa espresso riferimento, ai fini del riconoscimento deldiritto all’indennizzo, alla tutela della salute collettiva – il fatto che laraccomandazione sia accompagnata, per alcune categorie di soggetti, dallagratuità della somministrazione, non potrebbe fondare alcuna limitazione delnovero dei destinatari dell’indennizzo. Va pertanto dichiarata l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte incui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modistabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni oinfermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integritàpsico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale