• Home
  • Sentenze
  • Responsabilità medica – Incompletezza cartella clinica

Responsabilità medica – Incompletezza cartella clinica

Cassazione CivileResponsabilità medica – Incompletezza cartella clinica – L’incompletezza della cartella clinica non rileva di per sé, ma solo nei casi di semipiena probatio e sempre che la condotta dei sanitari sia stata astrattamente idonea a causare l’evento di danno. Sentenza n. 12218/2015

FATTO: Il 13.2.1999 M.F. si rivolse alle cure del COM a causa di un forte mal di denti;- il medico ivi presente, dott. R.N., ritenne necessario eseguire un’estrazione dentaria de Il molare inferiore di destra;- in seguito a tale estrazione il paziente contrasse una grave infezione, degenerata in fascite necrotizzante e mediastinite, a causa della quale venne ricoverato il 19.2.1999 nell’ospedale gestito dall’azienda convenuta;- l’infezione era in seguito guarita lasciando gravissimi postumi permanenti, tra i quali la perdita della vista all’occhio sinistro e l’ipoacusia bilaterale;- i danni alla salute patiti dal paziente andavano ascritti tanto a responsabilità del COM, quando dell’Ospedale: del primo, per non avere somministrato al paziente una adeguata terapia antibiotica prima dell’estrazione; al secondo, per non avere tempestivamente ed adeguatamente fronteggiato la patologia presentata da M. F., la quale, se trattata prima e meglio di quanto non avvenne, sarebbe guarita lasciando postumi meno gravi.Tutti e due i convenuti si costituirono negando la propria responsabilità.

DIRITTO: In ogni caso, quale che sia la censura che i ricorrenti avessero inteso formulare col motivo in esame, esso è infondato perché fraintende la giurisprudenza di questa Corte sulla questione delle conseguenze di una difettosa tenuta della cartella clinica. L’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente. Non in modo automatico, però: affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere, è necessario che:(a) l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella;(b) il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.