Cassazione Civile Ordinanza n. 18359/2017 – Vaccini – Patologie autoimmuni – La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che, a prescindere dall’attività lavorativa svolta, la ricorrente per la pregressa patologia autoimmune avrebbe dovuto effettuare il vaccino solo a seguito di attenta valutazione del medico curante, essendo la vaccinazione controindicata nel caso di specie, il che non era avvenuto.
FATTO E DIRITTO: (Omissis) propone ricorso contro il Ministero della Salute avverso la sentenza n. 308/14 della Corte d’Appello di Campobasso. La Corte d’Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Larino che aveva rigettato la domanda di indennizzo ex legge 210 del 1992, proposta da (Omissis) che deduceva di avere contratto sclerosi sistemica a seguito di vaccinazione antinfluenzale cui si era sottoposta in data 3.11.2009, dopo essere stata assunta in data 27 ottobre presso uno studio medico, così rientrando nelle categorie a rischio cui era rivolta la campagna contro l’influenza H1N1 promossa per l’anno 2008/2009 dalle autorità sanitarie. La Corte territoriale ha ritenuto determinante ai fini del rigetto della domanda il rilievo in base al quale nel caso in esame, essendo la (Omissis) affetta da tiroidite di Haschimoto, malattia a base autoimmune, avrebbe dovuto effettuare il vaccino a seguito di un’attenta valutazione del medico curante, e dunque rientrava in una categoria disincentivata dall’effettuazione del vaccino, il che escludeva che rientrasse nelle categorie tutelate alla stregua dell’art. 1, comma 4, della legge n. 210 del 1992. La Corte d’Appello riferisce che il Ministero della salute, opponendosi all’accoglimento dell’appello, aveva insistito in tutte le ragioni di infondatezza della domanda argomentate in primo grado, in particolare rilevando che la pregressa patologia autoimmune costituiva ragione per escludere la buona volontà delle categorie incentivate alla vaccinazione. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che, a prescindere dall’attività lavorativa svolta, la ricorrente per la pregressa patologia autoimmune avrebbe dovuto effettuare il vaccino solo a seguito di attenta valutazione del medico curante, essendo la vaccinazione controindicata nel caso di specie, il che non era avvenuto. Motivazione che dunque è stata fornita. E che non viene specificatamente contestata, in quanto non si sostiene che il vaccino antinfluenzale dovesse nel caso essere assunto anche a prescindere da ogni valutazione di compatibilità con il proprio stato di salute. Il Collegio ritiene quindi che il ricorso risulti manifestamente infondato