Cassazione Penale Sentenza N. 43476/17 – Responsabilità dello psichiatra – Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto l’obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie – di apprestare specifiche cautele.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 23 febbraio 2016 la Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando la pronuncia emessa dal medesimo Tribunale in composizione monocratica, condannava (Omissis), medico in servizio presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale (Omissis), alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti costituite, per il reato di omicidio colposo commesso in danno della paziente (Omissis) suicidatasi il (Omissis). Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione la responsabilità dello psichiatra deve inquadrarsi nell’ambito del cd rischio consentito. La Corte, richiamati i concetti generali della teoria del rischio, ha invero osservato che, a seguito dell’abbandono delle deprecate pratiche di isolamento e segregazione, la cura del paziente con terapie rispettose della sua dignità non può eliminare del tutto il potenziale pericolo di condotte inconsulte: il rischio connesso alla gestione del paziente è insuperabile ma è comunque accettato dalla scienza medica e dalla società: esso è dunque consentito. Si è poi chiarito che l’obbligo giuridico che grava sullo psichiatra risulta potenzialmente qualificabile al contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per se stesso. Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto l’obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie – di apprestare specifiche cautele. Posizione che il (Omissis) medico curante della (Omissis), in servizio la mattina del sinistro presso l’ambulatorio dell’ospedale, direttamente interpellato dai familiari e informato dell’accaduto, certamente aveva assunto. Si impone, dunque, il rigetto del ricorso
Autore: Redazione FNOMCeO