Responsabilità professionale dell’infermiere

Cassazione Penale Sent. N. 39497/17 – Responsabilità professionale dell’infermiere – La Corte di Cassazione ha rilevato che al fine di poter affermare la condotta colposa dell’infermiere che ometta di avvisare il personale medico di guardia dell’aggravamento della complicanza emorragica insorta è necessario elaborare il necessario giudizio controfattuale per accertare la configurabilità della ineludibile relazione causale tra la condotta omissiva e l’evento. La Corte d’Appello di Torino aveva invece ritenuto sussistente il nesso di causa tra la condotta omissiva addebitata all’infermiera e l’evento, affermando che se essa, alle ore 4, avesse fatto intervenire il medico di guardia, in quel momento sarebbe stato possibile fronteggiare adeguatamente la complicanza emorragica e comunque compiere gli interventi iniziati dopo le ore 10 e impedire l’aggravarsi e il prolungarsi della condizione di shock emorragico, fino a porre in pericolo la vita del paziente.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 13 giugno 2011 il Tribunale di Torino condannò T.P. e S.M. alle pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p. , commi 1 e 2, (per avere, T. quale medico chirurgo esecutore di un intervento chirurgico di plastica addominale, S. di infermiera professionale addetta all’assistenza post operatoria del paziente I.B.A., cagionato per colpa a quest’ultimo l’aggravamento della complicanza emorragica insorta – senza colpa – a seguito di tale intervento chirurgico, consentendo l’insorgenza di shock emorragico e di concreto pericolo per la vita del paziente; la S., in particolare, nel corso della assistenza notturna del paziente, pur avendo rilevato che lo stesso non aveva riposato per tutta la notte, non riusciva a tenere la posizione nel letto, lamentava dolore allo scroto e pressione arteriosa onerale di 90/60, aveva omesso di avvisare il personale medico di guardia); con la medesima sentenza il Tribunale condannò gli imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile, Villa (Omissis), al risarcimento dei danni in favore della parte civile, I.B.A., a cui favore stabilì una provvisionale di Euro 10.000,00.La Corte d’appello di Torino, investita delle impugnazioni degli imputati, con sentenza del 23 aprile 2013, in parziale riforma della decisione impugnata, ridusse la pena inflitta a entrambi gli imputati a giorni 20 di reclusione, sostituiti con Euro 760,00 di multa ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado impugnata e condannando gli imputati e il responsabile civile alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile. Con sentenza n. 51730 del 2014 la quarta sezione penale di questa Corte Suprema ha rigettato il ricorso proposto da T.P. e, in accoglimento di quello proposto dalla S., ha annullato la sentenza di secondo grado dalla stessa impugnata, limitatamente alla sua posizione, rinviando per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino. Quest’ultima, provvedendo in altra composizione quale giudice del rinvio, con sentenza del 23 marzo 2016 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere il reato a lei ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza del Tribunale di Torino del 13 giugno 2011 e condannando l’appellante alla rifusione alla parte civile delle spese processuali dalla stessa sostenute nel grado. La Corte d’appello, con riferimento alla sussistenza del nesso di causa tra l’omessa attivazione dell’imputata nonostante il quadro clinico evidenziato e la verificazione dell’evento (cioè l’aggravamento della complicanza emorragica insorta a seguito dell’intervento chirurgico di plastica addominale, con l’insorgenza dello shock emorragico e la determinazione di concreto pericolo di vita), oggetto dell’indagine demandatale dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio, ha ritenuto sussistente il nesso di causa tra la condotta omissiva addebitata alla S. e l’evento, affermando che se essa, alle ore 4, avesse fatto intervenire il medico di guardia, in quel momento sarebbe stato possibile fronteggiare adeguatamente la complicanza emorragica e comunque compiere gli interventi iniziati dopo le ore 10 e impedire l’aggravarsi e il prolungarsi della condizione di shock emorragico, fino a porre in pericolo la vita del paziente. Tale ricostruzione non tiene adeguatamente conto, però, dei rilievi sollevati dall’imputata con l’atto d’appello e con entrambi i ricorsi per cassazione, e, soprattutto, di quanto indicato nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, non essendo stato compiuto il giudizio contro fattuale necessario nei reati omissivi impropri.  Non è stato, infatti, verificato se tra le ore 4 e le ore 7 del 13 dicembre 2007 (allorquando, cioè, la S. doveva vigilare sul decorso post operatorio del paziente e riscontrò i plurimi sintomi indicativi della possibile emorragia in atto) la complicanza fosse conclamata e, soprattutto, reversibile, se cioè con una tempestiva attivazione in tale momento avrebbero potuto essere evitati il prolungarsi e l’aggravarsi di tale complicanza e la messa in pericolo della vita del paziente, e, dunque, se l’adozione della condotta diligente omessa avrebbe potuto impedire l’evento, conseguentemente attribuibile alla imputata a titolo di colpa per omissione. I giudici del rinvio, nonostante quanto evidenziato nella precedente sentenza di annullamento di questa Corte, hanno, invece, affermato, in modo apodittico, e omettendo di considerare tali rilievi e tali indicazioni, che se la S. avesse fatto intervenire il medico di guardia sarebbe stato possibile fronteggiare la complicanza emorragica e compiere immediatamente gli interventi iniziati dopo le ore 10 e impedire l’aggravarsi e il complicarsi della condizione di shock emorragico, senza accertare nè se gli accertamenti diagnostici avrebbero potuto essere compiuti nella notte presso la struttura sanitaria nella quale si trovava il paziente; nè se in tale momento detta condizione fosse immediatamente diagnosticabile e ancora reversibile. Risulta, dunque, tuttora mancante il necessario giudizio controfattuale indicato come necessario per accertare la configurabilità della ineludibile relazione causale tra la condotta omissiva addebitata alla S. e l’evento, con la conseguenza che lo stesso deve, al fine di accertare la sussistenza della responsabilità della ricorrente, essere ancora compiuto. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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