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Natura giuridica degli Ordini professionali e professioni regolamentate

Tar LazioSulla natura giuridica degli Ordini professionali e sulle professioni regolamentate– Gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell’ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della propria sfera giuridica come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all’Ordine, di cui l’Ente ha la rappresentanza istituzionale. Per professione regolamentata si intende “l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio é consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”. Sentenza n. 13020/15

FATTO E DIRITTO: Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi propone ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico e il  Ministero della Salute per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico l’inserimento della controinteressata AssoCounseling nell’Elenco delle associazioni professionali non regolamentate e delle loro forme aggregative di cui all’art. 2, comma 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"). Nella sentenza in esame viene evidenziato, in primo luogo, il ruolo degli Ordini professionali quali enti esponenziali degli interessi degli iscritti e, conseguentemente, ne è riconosciuta e garantita la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi della categoria rappresentata. Dalla lettura della sentenza si evince, poi, che non è possibile riconoscere professioni non regolamentate il cui ambito di operatività ricada significativamente in quello di professioni regolamentate. La sentenza  è importante perché contribuisce a chiarire il ruolo degli Ordini professionali e, inoltre, delinea il confine fra professioni regolamentate, cfr. Dlgs. 206/2007, per l’esercizio delle quali è necessario il sostenimento di un esame di abilitazione e l’iscrizione ad un ordine professionale, e quelle riconosciute, in concreto la professione di counselor, ma non regolamentate, di cui alla L. 4/2013. In particolare la citata disposizione definisce la “professione regolamentata” come “l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”. Il Tar Lazio rileva, infine, che la legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall’ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile. Infatti un primo presupposto per l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 2 della legge 4/2013 è che l’associazione professionale non svolga attività sanitaria, né riservata a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 cc.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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