Cassazione Civile Sentenza n. 24074/17 – Responsabilità medica – In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
FATTTO E DIRITTO: La Corte territoriale, riteneva esaustiva la disamina critica effettuata dal CTU sulle varie questioni prospettate dalla (Omissis), concludendo per la correttezza della condotta dei sanitari, sia nella scelta del metodo che nella esecuzione dell’intervento e del trattamento post-operatorio, in quanto doveva essere attribuita alla insorgenza di una complicanza la lesione iatrogena della via biliare principale verificatasi durante l’intervento in laparoscopia, non essendo stata, invece, accertata una lesione ischemica secondaria ad una lesione arteriosa al momento dell’intervento, cui ricondurre la stenosi del tratto prossimale del coledoco, ed inoltre risultando provato l’adempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato dai documenti, sottoscritti dalla paziente, relativi alla accettazione della anestesia e della trasfusione di sangue, nonché dalla dichiarazione del teste escluso. In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l’accertata insorgenza di complicanze intraoperatorie, ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l’insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle predette complicanze, unitamente all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio).