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Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Tar Lazio Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere – La limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale. (Sentenza n. 8570/15)

FATTO:  A. e O. V. C. Di S., ricorrono contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, in persona del Ministro p.t. e l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"per l’annullamento del provvedimento prot. n. 00013135/2014 del 9 maggio 2014 con cui l’Università di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento dei ricorrenti dall’Università Cattolica di Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana all’Ateneo di Tor Vergata e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in medicina e Chirurgia presso l’Ateneo di Tor Vergata.
DIRITTO: La limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale. In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, “il principio regolante l’iscrizione è quello del riconoscimento dei crediti formativi” (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag.30), unicamente all’ “ indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili (…) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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