• Home
  • Sentenze
  • Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015

Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015

Tar Lazio  – Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015 con conseguente ammissione della ricorrente in soprannumero. Il Tar Lazio ha sancito che il ricorso vada accolto perché nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali. Di fatto si ritiene violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va attuata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato. (Sentenza n. 8570/15)

FATTO: F. V. ricorre contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e l’Università degli Studi di Verona per l’annullamento della graduatoria unica per l’ammissione con riserva in soprannumero ai corsi di medicina e chirurgia per l’a.a. 2014/2015, pubblicata il 22 aprile 2014, nella quale la ricorrente è collocata al 14156 posto utile che non le consente di essere inserita favorevolmente e, quindi, di essere immatricolata nella sede di prima scelta, presso l’Università di Verona.
DIRITTO: Il Collegio ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 C.p.a.., in considerazione dei molteplici precedenti conformi della Sezione con riferimento alla graduatoria unica nazionale, pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, relativa al concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 nonché dei principi espressi dalla decisione n.15/2015 della VI Sezione del Consiglio di Stato, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis, Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015 del 27 aprile 2015; CGARS n.332/2015 del 20 aprile 2015). Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte. Di fatto si ritiene  violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato. Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui esclude parte ricorrente, con consequenziale ammissione della stessa, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.