TAR LAZIO – Medici di famiglia: obbligo di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito della campagna vaccinale antinfluenzale indetta dall’ASL – Il ricorso viene proposto da sanitario che svolge attività di medicina convenzionata presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di —– e che impugna il D.P.R. 270/00 contenente il Regolamento di esecuzione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale e l’art. 31 n. 3 lett. c) e lett. d) dello stesso Accordo collettivo. Rappresenta l’istante che in data 7.11.2000 gli perveniva comunicazione 2.11.2000 prot. n. U71985, a firma del responsabile del Servizio di Medicina Generale della predetta ASL, con la quale veniva allo stesso ingiunto di ottemperare all’obbligo di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito della campagna vaccinale antinfluenzale indetta dall’ASL della Provincia di ——- e tanto in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo con D.P.R. 28.7.2000 n. 270. L’obbligo di eseguire vaccinazioni a scopo preventivo di possibili insorgenze di epidemie stagionali a carattere influenzale, secondo l’esponente, prevaricherebbe la libertà di esercizio professionale in quanto imporrebbe l’uso di vaccini dallo stesso medico non prescritti e su soggetti sui quali non viene effettuato dallo stesso medico l’accertamento diagnostico che svolge il medico curante. Il Collegio non condivide le impostazione del deducente proprio in riferimento ai compiti che caratterizzano le attività professionale del medico, di intangibile esplicabilità sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Tali compiti invero consistono nella formulazione di una diagnosi dopo visita personale del paziente e della prescrizione di terapie, anche farmacologiche adeguate, a giudizio del sanitario, allo stato morboso diagnosticato. “Non può invece ritenersi tale attività che il sanitario esplica sul paziente affidato alle sue cure compromessa da altri compiti che possono essere allo stesso accollati nell’ambito della organizzazione sanitaria che può all’uopo giovarsi dell’ausilio dei sanitari di medicina generale, quali quelli relativi alla somministrazione di vaccini antinfluenzali che dai competenti organi della stessa organizzazione sanitaria vengano predisposti quale mezzo per ovviare al diffondersi di tali forme contagiose suscettibili di propagarsi tra la popolazione”. Per le suddette motivazioni il ricorso è stato respinto (sentenza nr. 8123/13)
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