IRAP MMG – Ord. n. 6785/17 – L’utilizzo di una collaborazione part time non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, in quanto non aumenta l’indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente.
FATTO E DIRITTO: AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente, medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP da lui versato per gli anni 2006-2009, per un totale di €19.928,74. Nella decisione impugnata la CTR ha affermato che il sanitario si avvaleva di una collaboratrice part time con mansioni meramente esecutive e di beni strumentali essenziali all’espletamento dell’attività. Sostiene la ricorrente che l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione. La Corte ha già affermato che l’avvalersi in modo non occasionale da parte di un medico di base della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente part time), non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della autonoma organizzazione, dovendo il giudice di merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista. La Corte ha quindi affermato che l’utilizzo di una collaborazione part time non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, in quanto non aumenta l’indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente. La Corte ha rigettato il ricorso principale