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Responsabilità professionale – Danno procurato da atto necessario senza consenso

Cassazione Civile  – Responsabilità professionale – Danno procurato da atto necessario senza consenso – In tema di responsabilità professionale del medico, l’inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione – tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi. (Sentenza n. 9331/15)

FATTO: M.A.M. convenne in giudizio il medico radioterapista-oncologo – il quale chiamò in manleva la propria assicurazione – e chiese il risarcimento dei gravi danni patiti in esito alla radioterapia, effettuata nella fase postoperatoria di un intervento chirurgico di craniotomia e dopo l’intolleranza manifestata alla chemioterapia. Assunse la responsabilità del medico nella cura radioterapica e l’omissione di ogni informazione in ordine ai rischi della radioterapia. il Tribunale di Roma escluse qualunque colpa medica in fase diagnostica e terapeutica. Ritenne che la malattia di cui la danneggiata era affetta (mielite attinica), che aveva comportato una invalidità permanente pari all’80%, costituiva un rischio prevedibile (pari allo 0,42%), ma non prevenibile, della terapia radiante. Ritenne violato l’obbligo collaterale di informazione gravante sul medico, con lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione. La Corte di appello di Roma, adita dalla danneggiata, respinse l’impugnazione (sentenza del 18 gennaio 2011).Avverso la suddetta sentenza M. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, esplicati da memoria.
DIRITTO: La Corte di merito, con il negare che la lesione del diritto alla autodeterminazione comporti lesione del diritto salute in mancanza di prova del danneggiato, anche in via presuntiva, che, debitamente informato, non avrebbe effettuato l’intervento, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità al caso di specie. Infatti, è stato affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui "In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione dei paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute". (Cass. n. 2847 del 2010; n. 16394 del 2010).Costituisce principio affermato da questa Corte, e condiviso dal Collegio, quello secondo cui "In tema di responsabilità professionale del medico, l’inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione – tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi (Cass. n. 2847 del 2010

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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