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Corsi di specializzazione: obbligo di corresponsione emolumenti per gli immatricolati o iscritti ante 1983

Cassazione Civile Corsi di specializzazione: obbligo di corresponsione emolumenti per gli immatricolati o iscritti ante 1983. Rilevando un contrasto di giurisprudenza interno alla Corte è stata spiegata richiesta di valutazione degli atti per l’invio alle Sezioni Unite. Sentenza n. 23652/15

FATTO E DIRITTO: La questione, ormai pacificamente risolta in riferimento ai corsi istituiti in vigenza degli obblighi comunitari, per i quali, accertato l’inadempimento consistente nella mancata corresponsione di emolumenti, può darsi luogo alla condanna, rivela, invece, profili di incertezza per quanto attiene ai corsi di specializzazione iniziati precedentemente rispetto all’insorgenza degli obblighi di matrice comunitaria. Per tali corsi, infatti, si può concludere, ma sussiste in materia contrasto di giurisprudenza, che i medici che si sono immatricolati od iscritti ad un corso di specializzazione iniziato prima della data di obbligatorietà delle direttive comunitarie e, quindi, prima dell’insorgenza stessa di un inadempimento da parte dello Stato italiano, si sono immatricolati od iscritti quando l’inadempimento ancora non sussisteva e non poteva sussistere. Pertanto, poiché non vi può essere un inadempimento sopravvenuto e, inoltre, nessuna norma comunitaria ha previsto l’immediata estensione ai corsi non in regola con la direttiva sopravvenuta e già in fase di svolgimento e, infine, poiché i corsi devono essere valutati unitariamente per l’unitarietà del risultato al quale mirano, ne discende che i medici interessati dalla situazione sopra descritta non sono danneggiati, perché ad essi non era applicabile la normativa comunitaria. Nei loro confronti, quindi, “non sussiste alcun inadempimento dello stato italiano, né può insorgere alcun diritto al risarcimento dei danni prodotti da un inadempimento che non c’è”.In conclusione la Corte afferma che la limitazione della platea degli aventi diritto al risarcimento del danno non deriva dalla mancata applicazione, o peggio, dalla violazione dei principi di diritto comunitario, ma dalla corretta applicazione dei principi generali in tema di individuazione dell’inadempimento e di risarcimento del danno: “sicché, di certo ferma la necessaria integralità tanto dell’applicazione delle direttive comunitarie auto esecutive quanto del risarcimento del danno da inadempimento alle medesime, è semplicemente da escludere proprio l’applicabilità di quelle direttive alle fattispecie in esame e, quindi, che lo stato italiano sia mai stato inadempiente alle direttive in esame per tutti i medici che hanno frequentato un corso di specializzazione iniziato in modo non ancora (e neppure successivamente reso) conforme alle direttive in esame, iscrivendovisi od immatricolandovisi per la prima volta ad un qualunque anno accademico iniziato in data anteriore al 1.1.83 (indipendentemente, quindi, atteso il richiamato carattere unitario del corso stesso, dalla data effettiva o concreta di prima iscrizione od immatricolazione e rilevando, esclusivamente, quella di inizio dell’anno accademico di immatricolazione o prima iscrizione). Rilevando un contrasto di giurisprudenza interno alla Corte è stata spiegata richiesta di valutazione degli atti per l’invio alle Sezioni Unite.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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