Valore legale della certificazione medica

Consiglio di Stato Sentenza n. 4933/16 – Valore legale della certificazione medica – Una certificazione medica proveniente da un professionista privato, sia pure convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non può essere qualificata come una certificazione amministrativa, perché proveniente da un libero professionista, non titolare di funzione pubblica.

FATTO E DIRITTO: Con il decreto 13 giugno 2014, la Prefettura di Pisa ha respinto l’istanza di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare dell’appellante, poiché un certificato medico, rilasciatogli da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non è stato considerato idoneo a comprovare che egli fosse in Italia alla data del 31 dicembre 2011. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che una ‘certificazione medica’ proveniente da un professionista privato, sia pure convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non può essere qualificata come una certificazione amministrativa, perché proveniente da un libero professionista, non titolare di funzione pubblica. Il Consiglio di Stato ha affermato che un certificato medico rilasciato da medici preposti ai servizi di medicina generale (medici di base) o da medici convenzionati (art. 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992), cioè da professionisti autorizzati a eseguire prestazioni nell’interesse del Servizio sanitario nazionale, può considerarsi proveniente da “pubblico organismo”, anche se non concernente “soggetti mutuati” mentre – se proveniente da un medico libero professionista, non accreditato presso il Servizio sanitario nazionale – non assume i connotati di provenienza da pubblico organismo”, concludendo nel senso che “i medici che esercitano la loro attività nell’ambito del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni rilasciano ‘documentazione proveniente da organismi pubblici’”. Si deve considerare proveniente da organismi pubblici la certificazione medica proveniente da una struttura pubblica, mentre non è idonea quella rilasciata da un medico senza collegamenti con l’esercizio di funzioni sia pur in senso lato pubblicistiche. Non si può considerare rilasciato nell’esercizio di pubbliche funzioni un certificato medico redatto in regime di attività libero-professionale dal medico di medicina generale, i cui atti hanno rilevanza pubblicistica solo se previsti dalla convenzione, per la quale l’attività va svolta unicamente nei confronti degli assistiti iscritti nell’apposito elenco. Il Consiglio di Stato ha respinto respinge l’appello

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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