Esercizio abusivo della professione

Cassazione Penale Sentenza n. 52888/16 – Esercizio abusivo professione – L’art. 348 c.p. tutela l’interesse generale, riferito in via diretta e immediata alla P.A., che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 20 novembre 2015 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che aveva dichiarato (Omissis) responsabile del reato di abusivo esercizio della professione. L’art. 348 c.p. tutela infatti l’interesse generale, riferito in via diretta e immediata alla P.A., che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, così da evitare che le stesse siano affidate a soggetti inesperti nell’esercizio della professione o che si siano rivelati indegni di esercitarla e assicurando in via presuntiva, attraverso il ricorso a soggetti abilitati, un determinato standard minimo di qualificazione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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