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Attivazione ambulatori infermieristici sul modello See and Treat

Tar Lazio Sentenza n. 10411/16 – Attivazione ambulatori infermieristici sul modello See and Treat – Il Tar Lazio ha affermato che si devono ritenere legittimi gli ambulatori infermieristici sul modello “See and Treat” caratterizzati dalla presenza di personale con tale qualifica munito di competenze certificate frutto di specifici percorsi formativi e di tutoraggio. “Che d’altra parte agli infermieri non venga attribuita la funzione di diagnosi della malattia si desume dal tenore letterale della delibera laddove non si parla mai di tale funzione, ma esclusivamente di discriminazione iniziale tra casi urgenti e casi non urgenti a similitudine di quanto effettuato nel triage di un Pronto Soccorso ordinario e di cura dei cd. codici bianchi in base all’elenco delle patologie minori individuate a priori dalla stessa delibera”.

FATTO E DIRITTO: Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 3 giugno 2015 e depositato il successivo 26 giugno, l’Ordine dei Medici di Roma espone che con deliberazione del 20 marzo 2015 la ASL RM C istituiva gli ambulatori infermieristici sul modello “See and Treat” e che a decorrere dal 23 marzo 2015, presso il presidio integrato Santa Caterina della Rosa in Roma, veniva attivato dalla ASL il primo ambulatorio territoriale in fase di sperimentazione, con riserva di attivazione di altri analoghi presidi. La delibera di istituzione del servizio impugnata individua le caratteristiche del servizio ed evidenzia il ruolo dell’infermiere nel processo del See and Treat oltre a stabilire che “Nella fase della sperimentazione il percorso diagnostico terapeutico – dimissione è controfirmato dal medico che valida l’appropriatezza e la coerenza del trattamento attuato dall’infermiere”, mentre successivamente alla sperimentazione il modello prevede che dopo solo 166 ore di formazione gli infermieri vengono ritenuti abilitati a trattare alcune patologie. L’Ordine dei medici lamenta, dunque, che per le modalità organizzative e normative con cui è disciplinato e per l’attribuzione diretta di responsabilità e di gestione dell’attività medico sanitaria in via postuma, la delibera danneggia la categoria dei medici.

Il Tar Lazio ha affermato che la delibera si inquadra nell’ambito del Piano strategico aziendale 2014 – 2016 adottato con delibera n. 354 del 2014 che, nell’istituzione della cd. Casa della Salute verso la quale va spostata l’assistenza sul territorio onde garantire livelli di cura più appropriati, ha ritenuto l’opportunità di attivare una rete di Ambulatori Infermieristici caratterizzati dalla presenza di personale con tale qualifica munito di competenze certificate frutto di specifici percorsi formativi e di tutoraggio. Se sin dal triage del paziente è impegnato personale infermieristico che lo classifica secondo un codice di priorità assistenziale, l’obiezione che viene effettuata dall’Ordine Provinciale dei Medici di Roma appare appunto contraddittoria nella contestazione della capacità e della competenza con il correlato livello di responsabilità che incombono agli infermieri assegnati al servizio See and Treat. L’ASL mostra di essere ben consapevole che il modello di See and Treat, mutuato dal servizio sanitario inglese, presenti come innovazione, rispetto ai modelli di pronto soccorso vigenti in Italia, proprio che “chi accede al See and Treat è accolto direttamente dal primo operatore disponibile, Medico o Infermiere, il quale conduce autonomamente tutte le procedure necessarie fino al loro termine”; l’osservazione che solo il medico può valutare la gravità della situazione del paziente che si rivolge al pronto soccorso appare anch’essa esclusa a monte, perché laddove il paziente rientri in uno dei casi elencati dall’atto viene mandato al Pronto Soccorso, per così dire, ordinario, come pure oltre precisato dalla memoria dell’ASL. “Che d’altra parte agli infermieri non venga attribuita la funzione di diagnosi della malattia si desume dal tenore letterale della delibera laddove non si parla mai di tale funzione, ma esclusivamente di discriminazione iniziale tra casi urgenti e casi non urgenti a similitudine di quanto effettuato nel triage di un Pronto Soccorso ordinario e di cura dei cd. codici bianchi in base all’elenco delle patologie minori individuate a priori dalla stessa delibera”.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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