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Riconoscimento del diritto alla assegnazione del Plus orario: Psicologo equiparato ad aiuto Psichiatra

Consiglio di Stato Sentenza 3751/15 – Riconoscimento del diritto alla assegnazione del  Plus orario: Psicologo equiparato ad aiuto Psichiatra – Il Consiglio di Stato rileva che l’Accordo sindacale per il Comparto (DPR. n. 270/1987) distingue chiaramente nello schema di riparto del plus-orario il profilo professionale dei medici (lett. A) da quello degli psicologi (lett. B): infatti è chiaro che le prestazioni rese dagli psicologi restano distinte da quelle rese dagli psichiatri. Il Consiglio di Stato ha affermato però che l’interessata aveva una posizione funzionale equiparata a quella di aiuto psichiatra e, quindi, aveva titolo a ottenere la misura di plus orario stabilita per gli aiuti psichiatri, h.3, e non quella stabilita per gli psicologi, h.1,30.

FATTO: Al fine di ottenere l’assegnazione di un plus orario di h.3, S. P. psicologa inquadrata nella posizione funzionale equiparata di Aiuto corresponsabile ospedaliero di Psichiatria proponeva ricorso al TAR Emilia-Romagna, e, con tre articolati motivi, ne chiedeva l’annullamento della nota del Servizio Personale e l’accertamento del suo diritto alla assegnazione del plus orario per h.3 (come gli altri sanitari facenti parte dello stesso gruppo e con posizione funzionale analoga) dal 1.8.1984 al 1.1.1989.

DIRITTO: Il Consiglio di Stato rileva che  l’Accordo sindacale per il Comparto (DPR. n. 270/1987) distingue chiaramente nello schema di riparto del plus-orario il profilo professionale dei medici ( lett. A) da quello degli psicologi (lett. B): infatti è chiaro che le prestazioni rese dagli psicologi restano distinte da quelle rese dagli psichiatri. Il Consiglio di Stato ha affermato però che l’interessata aveva una posizione funzionale equiparata a quella di aiuto psichiatra e, quindi, aveva titolo a ottenere la misura di plus orario stabilita per gli aiuti psichiatri, h.3, e non quella stabilita per gli psicologi, h.1,30. La sentenza  del TAR va riformata anche nella parte in cui ha ritenuto infondate le pretese della ricorrente relative al periodo successivo alla nota del maggio 1987, affermando che, poiché l’assegnazione del plus orario va correlata alla specifica posizione di lavoro ricoperta dal singolo sanitario, andava esclusa sia la disparità di trattamento con i colleghi, che non trovava riscontro nell’intesa sindacale del gennaio 1984, sia il difetto di motivazione della nota negativa del maggio 1097, tenuto conto dell’imminente nuovo contratto e della trasformazione del posto della ricorrente da tempo pieno a tempo definito, come risulta dalla nota 18.12.1987 a firma del responsabile del Servizio Igiene Mentale SIMAP.  Quanto poi alla domanda di accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del plus-orario nella misura in questione, in via preliminare va precisato che il dipendente sanitario non ha un diritto soggettivo al beneficio del plus-orario, ma un interesse legittimo alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l’assegnazione dell’incentivazione per migliorare l’efficienza del servizio. In conclusione, quindi, l’appello va accolto, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, la nota USL 28 Bologna Nord 222.5.1987 va annullata con il conseguente obbligo della attuale Gestione Liquidatoria della ex USL 28, Bologna Nord, di riesaminare la situazione dell’appellante e, quindi, provvedere al computo della somma spettante alla interessata per l’attività svolta in plus-orario dal 1.8.1984 al 31.12.1989, tenendo conto che, come Aiuto equiparato psichiatra nel SIMAP, le dovevano essere assegnate h.3 settimanali di plus-orario

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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