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Trattamento giuridico-economico psicologi e medici psichiatri

Consiglio di Stato Trattamento giuridico-economico psicologi e medici psichiatri –  Svolgimento di funzioni ritenute non equiparabili – Il Consiglio di Stato ha affermato che con la riforma sanitaria si distinse nettamente la posizione dei medici da quelli degli psicologi tanto che vennero previste prove diverse per la immissione in carriera e l’inserimento in distinte tabelle. Con il DPR 761/79 gli psicologi sono stati inseriti non più con i medici, ma con i biologi, i chimici ed i fisici. In sintesi l’estensione anche giuridica presupponeva la già avvenuta equiparazione economica, non potendo infatti essere ammessa alcuna estensione degli effetti , se l’equiparazione, a tali fini, non era già effettivamente avvenuta. Sentenza n. 4264/15

FATTO: C. B., P. M., M. B., psicologhe alle dipendenze della Usl n.29 Bologna Est, impugnavano davanti al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, le delibere con le quali si disponeva l’annullamento d’ufficio di precedenti determinazioni concernenti l’equiparazione delle ricorrenti, con qualifica di psicologi coadiutori di ruolo, ai medici psichiatri ai sensi dell’art.14/3°co. della legge n. 207/1985 e si provvedeva in ordine alla rideterminazione del loro trattamento economico. Il Tar riteneva che l’art. 14 co.3 della legge n. 207/1985, nell’affermare che gli psicologi – psichiatri, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi n. 431/1968 e n, 515/1971 hanno il trattamento giuridico-economico di equiparazione anche ai fini dell’inquadramento nei ruoli regionali, doveva interpretarsi nel senso che il beneficio spetta soltanto a coloro che alla data di entrata in vigore della riforma del servizio sanitario nazionale (d.P.R. n. 761/1979) avevano già acquisito tale parificazione sulla base della previgente legislazione. Nessuna equiparazione poteva quindi ritenersi configurabile nei riguardi di coloro che come le ricorrenti operavano nei Consorzi socio sanitari, cioè al di fuori delle strutture tassativamente indicate dalle norme richiamate dal citato art.14 della legge n. 207/1985.

DIRITTO: L’appello non merita accoglimento. La questione è stata più volte esaminata dalla Sezione con numerose sentenze. In particolare, è stato affermato che l’art. 14 co. 3, l. n. 207 del 1985 è volto a mantenere l’equiparazione agli psichiatri, già concessa dalle leggi n. 431 del 1968 e n. 515 del 1971 agli psicologi psichiatrici, anche ai fini dell’inquadramento nei ruoli nominativi regionali ed ha natura di norma transitoria. Pertanto alla luce del dettato normativo, non può avere alcun rilievo l’eventuale svolgimento di funzioni ritenute equiparabili, atteso che tale presupposto di fatto non è considerato dal legislatore, né è comunque ricavabile in via interpretativa dalla norma. Il ripetuto art. 14, co. 3, concludeva un processo d’equiparazione tra medici psichiatri e psicologi nel senso che estendeva in via transitoria (non a "regime") il trattamento giuridico-normativo e non solo economico, dei medici psichiatri agli psicologi che avevano svolto funzioni psicoterapeutiche presso determinate strutture. La equiparazione veniva stabilita come limitata nel tempo tant’è che la legge n.515 del 1971, art. 1 si preoccupava di precisare che tali disposizioni erano previste “fino alla entrata in vigore della riforma sanitaria relativamente all’ordinamento dell’assistenza psichiatrica”. Con la riforma sanitaria si distinse nettamente la posizione dei medici da quelli degli psicologi tanto che vennero previste prove diverse per la immissione in carriera e l’inserimento in distinte tabelle. Con il DPR 761/79 gli psicologi sono stati inseriti non più con i medici, ma con i biologi, i chimici ed i fisici. In sintesi l’estensione anche giuridica presupponeva la già avvenuta equiparazione economica, non potendo infatti essere ammessa alcuna estensione degli effetti, se l’equiparazione, a tali fini, non era già effettivamente avvenuta. Alla stregua del riferito orientamento, dal quale il Collegio non ha motivo di dissentire, l’appello in esame si rivela infondato dal momento che, a prescindere dall’effettivo svolgimento o meno delle dette attività psicoterapeutiche da parte delle appellanti presso le previste strutture, le medesime non risultavano aver conseguito l’equiparazione retributiva agli psichiatri anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 761 del 1979

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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