CORTE DEI CONTI (Sez. Toscana) – Svolgimento di attività medico-chirurgica in regime di intramoenia senza il rilascio di ricevute fiscali – Con atto di citazione depositato il 25.6.2012, preceduto da rituale invito a dedurre, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione —— per sentirlo condannare al pagamento a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa della somma di € 103.469,62 (…) o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, rivalutata, aumentata, degli interessi legali e spese di giudizio. Riferiva la Procura di aver ricevuto dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana una denuncia di danno erariale conseguente ad alcuni comportamenti rilevanti, posti in essere nel periodo 2001-2004 da due medici, dipendenti dalla struttura, in servizio presso ——- di Pisa, il dr. —— (professore associato presso il settore ——– "Chirurgia Generale" della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Pisa) e il dr. ———, nei cui confronti era stato avviato procedimento penale n.6762/05 con l’imputazione “del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv, 110 e 314 del codice penale, perché, in concorso tra loro, si appropriavano delle somme erogate dai pazienti visitati dal ——, medico alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera Pisana, nell’esercizio dell’attività professionale svolta intramoenía, somme che il —– riscuoteva senza lasciare ricevuta e che, almeno, pro quota, erano di spettanza dell’Amministrazione ospedaliera".La Corte dei Conti ha rilevato che “é stato accertato che – ed è pacifico – che il convenuto visitava presso l’Ospedale Santa Chiara addirittura percependo l’onorario dalle mani dei pazienti senza rilasciare ricevuta fiscale (in atti si rinvengono dichiarazioni univoche di almeno quaranta pazienti), di fatto effettuando visite private. Gli stessi pazienti visitati avevano dichiarato che erano stati comunque caldamente consigliati dal convenuto di rivolgersi alla clinica privata ——- ove il —- eseguiva gli interventi in regime privato facendo figurare al suo posto, come operatore nei registri di sala operatoria e nelle cartelle cliniche, altro medico; era stata fatta una perquisizione presso il suo studio privato in —–, nel quale questi svolgeva la sua attività libera, ed era stata ivi rinvenuta una contabilità informale dei proventi ripartiti tra lui e l’altro medico che collaborava, oltre a documenti relativi a interventi chirurgici effettuati a ——- negli anni 2001/2003”. Pertanto, è certo che il —–, violando il contratto individuale di lavoro stipulato con l’azienda sanitaria, alla cui stregua aveva accettato di lavorare in regime di esclusività con possibilità di attività intramuraria, ha prodotto danno all’erario per aver svolto visite private ed eseguito interventi chirurgici in strutture private (sentenza nr. 279/13).
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