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Annullamento di graduatoria nazionale di merito della procedura concorsuale per l’ammissione a scuola di specializzazione di medicina e chirurgia per l’a. a. 2013/2014

Consiglio di Stato  Annullamento di graduatoria nazionale di merito della procedura concorsuale per l’ammissione a scuola di specializzazione di medicina e chirurgia per l’a. a. 2013/2014 – Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in soprannumero e ha rimesso la causa al giudice di primo grado allo scopo di consentire di poter vagliare i profili di censura, da considerarsi, allo stato, non palesemente infondati, relativi a) alla segnalata carenza di un provvedimento ministeriale esplicito e formale di redazione della graduatoria, b) alla composizione incompleta della commissione di validazione e c) all’esistenza, o meno, di alcune domande con una pluralità di risposte esatte rispetto all’unica risposta corretta indicata dal MIUR –CINECA. Sentenza n. 4439/15

FATTO: N. V propone ricorso contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Verona  per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO -ROMA -Sezione III BIS, n. 8213/2015, resa tra le parti, concernente l’annullamento di graduatoria nazionale di merito della procedura concorsuale per l’ammissione a scuola di specializzazione di medicina e chirurgia per l’a. a. 2013/2014. L’appellante ha chiesto al Collegio di rimettere all’Adunanza plenaria la questione della tutela degli aspiranti medici specializzandi mediante ammissione soprannumeraria, evidenziando che sono state adottate numerose ordinanze cautelari di accoglimento e di ammissione con riserva ai corsi.

DIRITTO: Il Collegio, precisato in via preliminare di non considerare sussistenti i presupposti per deferire all’Adunanza plenaria la questione del risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in sovrannumero, ritiene di potersi limitare a fare richiamo integrale ai punti 7.1. , 7.2. e 7.4. della sentenza n. 4437/2015, da intendersi integralmente ritrascritti, per quanto attiene alla reiezione dell’appello. In particolare, con il precedente citato il Collegio: -ha disatteso la domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante ammissione alla scuola in soprannumero; -ha considerato legittima la “sanatoria dell’inversione” e sostenibile, nel complesso, l’azione ministeriale di validazione /neutralizzazione / abbuono e ricalcolo dei punteggi, confermando sul punto la sentenza (anche laddove sono stati respinti, o comunque giudicati irrilevanti, motivi ulteriori di natura procedimentale e/o formale attinenti a denunce di irregolarità diffuse nel corso delle prove, di violazioni dell’anonimato e di omesse verbalizzazioni, e altro ancora; -ha respinto l’appello confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata anche con riferimento alla riproposta illegittimità del numero delle borse di studio bandite (solo 5.000, a fronte di un fabbisogno di medici specializzandi da formare di 8.190 unità –). Il Collegio ritiene quindi che va rigettata la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in soprannumero e vanno altresì rigettati i motivi di appello di cui in motivazione. In parte, allo scopo di consentire al giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio, di poter vagliare i profili di censura, da considerarsi, allo stato, non palesemente infondati, relativi a) alla segnalata carenza di un provvedimento ministeriale esplicito e formale di redazione della graduatoria, b) alla composizione incompleta della commissione di validazione e c) all’esistenza, o meno, di alcune domande con una pluralità di risposte esatte rispetto all’unica risposta corretta indicata dal MIUR –CINECA, e in altri casi all’esistenza di domande con nessuna risposta corretta; per le ragioni ed entro i limiti specificati nella motivazione, alla quale si fa rinvio, la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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