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Corte dei Conti Toscana: responsabilità del medico per danno all’immagine dell’ASL

CORTE DEI CONTISez. Giur. Regionale per la Toscana –  Responsabilità del medico per danno all’immagine della ASL: comportamento contrario ai propri doveri d’ufficio. Il medico nel caso di specie ha utilizzato illecitamente la propria qualità per realizzare un obiettivo personale rilevante penalmente e non compatibile con il ruolo istituzionale di tutore e garante della salute (sentenza nr. 135/14).

FATTO: L’autorità giudiziaria penale aveva condannato la dott.ssa —- alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 317c.p. e 314 c.p. ed ai sensi dell’art. 81 cpv..Le contestazioni mosse alla convenuta sono le seguenti: a) avere, nella qualità di ginecologa, presso i consultori medici di —- e —- e presso il Reparto di Ginecologia dell’Ospedale di —–, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, indotto una paziente a versare una somma di denaro per sottoporla immediatamente ad ecografia; b) essersi appropriata in più occasioni di somme di spettanza della ASL 8 di —- nell’ambito di attività professionale privata espletata durante l’orario di lavoro ovvero della quota – parte di dette somme di spettanza della medesima ASL, relative ad attività libero – professionale espletata “intramoenia”, somme di cui aveva il possesso essendo state le somme medesime consegnate direttamente dalle varie pazienti. In conseguenza della condotta della dott.ssa —–, l’Azienda Sanitaria di Arezzo, secondo la Procura contabile, aveva subito sia un danno patrimoniale diretto pari a € 5.803,65, che un danno all’immagine quantificato dalla Procura nella misura pari a € 20.000,00.

DIRITTO: La Corte dei Conti ha rilevato che il comportamento della convenuta è incontestabilmente ed inequivocabilmente contrario ai propri doveri d’ufficio ed è idoneo a diffondere nell’opinione pubblica un senso di sfiducia dell’azione del pubblici dipendenti, ed in particolare di chi è preposto alla erogazione di un servizio fondamentale, quale è quello della tutela della salute, in specie esercitato nei confronti di soggetti deboli, e ritenuto il rilievo e la delicatezza dell’attività svolta. La dott.ssa —- ha utilizzato illecitamente la propria qualità per realizzare un obiettivo personale rilevante penalmente e non compatibile con il ruolo istituzionale di tutore e garante della salute. In tema di danno all’immagine la giurisprudenza contabile (cfr. 1/2011/QM e 10/QM/2003) ha statuito che l’immagine ed il prestigio della Pubblica Amministrazione sono beni – valori coessenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni, e che il danno all’immagine  dell’Amministrazione consiste in un pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante: cfr. anche questa Sezione 2 agosto 2010 n. 259.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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