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Risarcimento danni da nascita indesiderata – Violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico

Cassazione Civile  – Risarcimento danni da nascita indesiderata – Violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico – La Corte di Cassazione ha affermato che l’informazione relativa alla possibile effettuazione di ulteriori esami diagnostici rientra negli obblighi previsti a carico del medico. Il sanitario, cui incombe l’obbligo di informare il paziente circa i possibili accertamenti diagnostici utili o necessari in una determinata situazione e circa i rischi ed i vantaggi a ciascuno connessi, deve dare la prova di avere adempiuto a tale obbligo, restando a suo carico, in caso contrario, la responsabilità per lesione del diritto del paziente all’autodeterminazione anche in merito alle scelte diagnostiche.Sentenza n. 24220/15

FATTO: I coniugi (Omissis) citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova il Dott. (Omissis) ginecologo, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, che assumevano essere loro derivati per la mancata informazione circa le indagini prenatali da effettuarsi, ovvero comunque effettuabili, nonché per la mancata diagnosi delle gravi  patologie da cui era affetto il feto di sesso femminile partorito al termine della gravidanza. Durante i controlli prenatali volti ad accertare la corretta formazione e crescita del feto la gestante non è stata avvertita dal sanitario che avrebbe avuto la possibilità di eseguire, in un centro a più elevata specializzazione, ulteriori accertamenti volti a verificare, con maggiore attendibilità rispetto a quello effettuato in concreto, quanto l’esame diagnostico voleva effettivamente accertare.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato, confermando un orientamento consolidato, che anche la prospettazione della possibilità di effettuare ulteriori esami diagnostici debba considerarsi a pieno titolo rientrante negli obblighi informativi previsti a carico del medico. L’omissione informativa è stata considerata dalla Corte quale specifica colpa ascrivibile al sanitario perché, tra gli obblighi informativi, rientra anche l’onere di informare la paziente di esami maggiormente approfonditi rispetto a quello svolto. La Corte ha avuto modo di ribadire che la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo di acquisire il consenso discende dal solo fatto della sua condotta omissiva, rilevando soltanto che, a causa del deficit di informazione, il paziente non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue indicazioni. Il sanitario, cui incombe l’obbligo di informare il paziente circa i possibili accertamenti diagnostici utili o necessari in una determinata situazione e circa i rischi ed i vantaggi a ciascuno connessi, deve dare la prova di avere adempiuto a tale obbligo, restando a suo carico, in caso contrario, la responsabilità per lesione del diritto del paziente all’autodeterminazione anche in merito alle scelte diagnostiche. La Corte ha ritenuto non rilevante la prova del fatto che la paziente, ove avvertita degli ulteriori accertamenti possibili, non avrebbe comunque proceduto ad effettuarli, considerando come assoluto l’obbligo della completa informazione. In conclusione il ricorso viene accolto limitatamente alle censure dei ricorrenti riguardanti la violazione, da parte del resistente, del diritto della paziente di autodeterminarsi e quindi limitatamente all’addebito di responsabilità per violazione dell’obbligo di informazione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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