Responsabilità professionale medica

Cassazione Civile – Responsabilità professionale medica – La Corte di Cassazione ha affermato che il corretto approccio per verificare l’esistenza del nesso causale tra una condotta e un dato accadimento richiede che si faccia ricorso ad un giudizio fondato su una generalizzata regola di esperienza o su una legge scientifica, universale o statistica.Sentenza n. 22876/15

FATTO: S.S. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi avverso la sentenza del 12.3.2014 con la quale la Corte d’Appello di Napoli – in un giudizio di risarcimento danni per responsabilità professionale medica promosso nei suoi confronti da L.A. ed C.A., N., G. e R. – ha accolto la domanda ed, accertata la responsabilità dell’odierna ricorrente, l’ha condannata al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza. Resistono con controricorso illustrato da memoria L.A. ed C.A., N., G. e R..

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che il corretto approccio per verificare l’esistenza del nesso causale tra una condotta e un dato accadimento richiede che si faccia ricorso ad un giudizio fondato su una generalizzata regola di esperienza o su una legge scientifica, universale o statistica. In particolare il comportamento del medico può essere considerato condizione necessaria dell’evento dannoso se, eliminandolo dalla sequenza dei fatti accaduti, si avrebbe che l’evento non si sarebbe verificato o, se si fosse realizzato, avrebbe avuto una minore intensità lesiva o sarebbe avvenuto molto tempo dopo. La Cassazione ha pertanto rilevato che vi è responsabilità del medico se, dopo l’individuazione della spiegazione scientifica dell’evento lesivo risulti accertata la causalità della colpa, se cioè tale fatto possa essere imputato a violazione del dovere di diligenza da parte del medico).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.