Istituzione delle scuole di specializzazione in medicina generale – Nella interrogazione si rileva che in attuazione alla direttiva 86/457/CEE, l’articolo 5 della legge 30 luglio 1990 n. 212, recante delega al Governo per l’attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1990, n. 181 è stato istituito in Italia il corso di formazione specifica in medicina generale; il percorso formativo per il conseguimento del diploma di medico di medicina generale, oggi affidato alle regioni, prevede un esame di accesso a numero chiuso, ha durata triennale ed è articolato attraverso differenti tirocini formativi specifici, con giudizio finale; nell’ordinamento della maggior parte degli altri Paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Danimarca), la formazione dei medici dell’assistenza primaria avviene all’interno dell’università, sede istituzionalmente preposta alle attività di specializzazione medica post laurea. Si chiede se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative per istituire quanto prima anche in Italia le scuole di specializzazione in medicina generale, promuovendo un’omogeneizzazione degli attuali percorsi formativi regionali e riportando opportunamente nel naturale alveo universitario tutte le attività di specializzazione medica post laurea. Nella risposta scritta del Governo si rileva che l’attuale assetto normativo attribuisca la competenza in materia di formazione post lauream in medicina generale al Ministero della salute e alle regioni e province autonome. Ciò ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 Titolo IV, Capo I, denominato appunto “Formazione specifica in medicina generale”. “A titolo esemplificativo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è il Ministero della salute che concorda con le regioni e le province autonome i limiti entro cui si determina, nell’ambito delle risorse disponibili, il contingente numerico di medici da ammettere annualmente ai corsi di formazione di medicina generale e che sono le regioni e le province autonome, sempre ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, ad emanare ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute per la disciplina unitaria del sistema. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, nell’assetto normativo attualmente in vigore, il Ministero della salute e le regioni insieme alle province autonome sono i soggetti istituzionalmente competenti in materia”).
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