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Il Primario non ha l’obbligo di verificare la competenza degli infermieri

Cassazione Penale  –  Il Primario non ha l’obbligo di verificare la competenza degli infermieri – La Corte di Cassazione ha affermato che non rientra tra i compiti del Primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto e neppure verificare la piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori. Sentenza n. 2541/16

FATTO: G.M. veniva tratto a giudizio davanti al tribunale di Livorno in ordine al delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. perché, nella qualità di direttore della Divisione di Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Cardiologia dell’ospedale civile di Livorno, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione dei protocolli di buona prassi di organizzazione del lavoro in U.T.I.C. cagionava il decesso del paziente Go. M..Precisamente a G.M. veniva contestato di aver omesso di verificare, al momento del trasloco dell’U.T.I.C. presso la nuova struttura nel febbraio 2006, che il mantenimento della precedente turnazione di tre Infermieri Professionali complessivi (non adeguato alla nuova logistica del reparto dove uno dei tre infermieri si sarebbe trovato in locali diversi dell’U.T.I.C. e materialmente impossibilitato al controllo dell’apparecchiatura di monitoraggio) comportava la formale scomparsa della funzione di controllo dal piano di lavoro, nonché il sostanziale impedimento della stessa nelle occasioni in cui gli infermieri professionali presenti in U.T.I.C. fossero stati completamente assorbiti dalle incombenze ordinarie e straordinarie del reparto.A G.M. veniva altresì contesto di aver omesso di vigilare, in occasione della contemporanea installazione del nuovo impianto di monitoraggio Philips, sulla esaustività della formazione del personale addetto al reparto in merito alle modalità di utilizzo delle apparecchiature telemetriche in dotazione all’unità di terapia sub-intensiva, nonché sul corretto e sufficiente livello di apprendimento raggiunto da ciascuno con particolare riferimento ai comandi di sospensione/riattivazione degli allarmi sonori e alla loro visualizzazione in video.

DIRITTO: Secondo l’assunto accusatorio, come chiarito nella sentenza di assoluzione del giudice di primo grado (p. 59): "Il Primario sarebbe cioè venuto meno ai propri doveri di responsabile apicale del reparto, individuando cioè nella posizione di garanzia del Primario la fonte degli obblighi violati, tra i quali anche quello di garantire la piena formazione professionale del personale infermieristico. Si rimprovera cioè all’imputato G. di aver delegato la formazione/informazione degli operatori infermieristici e di non aver vigilato sulla esaustività della stessa". La Corte di Cassazione ha invece affermato che non rientrava tra i compiti del Primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto e neppure verificare la piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori. D’altronde, questa Sezione – che ha già avuto modo di individuare in capo all’infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico – più di recente ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell’autonoma professionalità dell’infermiere ("soggetto che … svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo … onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico"), che va oggi considerato non più "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario". La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la rilevanza causale della condotta omissiva deve essere apprezzata sulla scorta un giudizio di tipo "controfattuale" e tenendo conto della concreta capacità della condotta attiva omessa di potere effettivamente evitare l’evento

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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