• Home
  • Sentenze
  • Ordini professionali ed esercizio dell’azione disciplinare

Ordini professionali ed esercizio dell’azione disciplinare

Cassazione CivileOrdini professionali e esercizio dell’azione disciplinare – L’accertamento della non conformità della condotta degli iscritti agli Ordini professionali ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli Ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti a osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari. Nell’ambito dell’azione disciplinare la formulazione di capi d’incolpazione si configura non solo come attività lecita, ma necessaria al fine di garantire il principio del contraddittorio o di permettere al professionista di difendersi. Sentenza n. 19246/15

FATTO: L’Avvocato E.S. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Gorizia gli avvocati F.O., B.G., B.B. e A.T. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di due procedimenti disciplinari promossi dall’Ordine degli avvocati di Gorizia, di cui era presidente F.O., uno dei quali seguito dalla comminatoria della sanzione della censura da parte dell’ Ordine degli avvocati di Trieste. Il tribunale di Gorizia ha rigettato la domanda, decisione confermata dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza del 25 giugno 2013. Avverso tale decisione propone ricorso l’avvocato E.S. Resistono con controricorso gli intimati.

DIRITTO: Nell’ambito dell’azione disciplinare la formulazione di capi d’incolpazione si configura non solo come attività lecita, ma necessaria al fine di garantire il principio del contraddittorio o di permettere al professionista di difendersi; di talché quanto in essi contestato non può configurarsi come ingiuria e diffamazione. L’accertamento della non conformità della condotta degli iscritti agli Ordini professionali ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli Ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti a osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari. Pertanto la decisione adottata dai giudici di merito è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15873 del 25/06/2013, vale a dire che il codice deontologico forense non ha carattere normativo,ma è costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione di detto codice rileva in sede giurisdizionale, solo in quanto si colleghi all’incompetenza, l’eccesso di potere o la violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali il R.D. 27/11/1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 36/34, consente il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, che è possibile esclusivamente in caso di uso del potere disciplinare degli Ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.