CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Responsabilità del medico per violazione dell’obbligo del consenso informato. Fatto: Con citazione ritualmente notificata —- e —-, quali genitori ed eredi di —-, deceduta il ——, convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni per sentir accertare l’inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero la responsabilità extracontrattuale dell’azienda convenuta per aver omesso di prestare le dovute informazioni sui rischi connessi all’operazione di tonsillectomia effettuata sulla figlia —- e sulle possibili complicanze post-operatorie ovvero la grave negligenza ed imperizia tenuta nell’occasione dai sanitari del reparto e del pronto soccorso. Diritto: Nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo di informazione in ordine alle conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto viene pertanto a configurarsi a carico del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) una responsabilità per violazione dell’obbligo del consenso informato,in sé e per sé, non assumendo alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (sentenza nr. 27751/13).
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Leggi la privacy policy completa.