Irap MMG – Assenza di autonoma organizzazione

Cassazione Civile Sentenza n. 14496/16 – IRAP MEDICI DI MEDICINA GENERALEAssenza di autonoma organizzazione – La Corte di Cassazione ha affermato che l’impugnazione della cartella esattoriale da parte del medico non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate di Salerno, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi di D.M.V., medico di base, ha riscontrato il mancato versamento dell’Irap per l’anno 2002, dichiarata dal contribuente, ma non versata. L’Agenzia ha provveduto con cartella esattoriale a recuperare pertanto la somma non corrisposta. Il contribuente ha proposto ricorso adducendo di non avere un’organizzazione stabile tale da poter giustificare il pagamento dell’imposta. La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’impugnazione, ritenendo che, poiché lo stesso contribuente aveva dichiarato di dovere l’Irap, non avendola versata, l’Agenzia aveva il potere di liquidare la somma, cosa che ha fatto con l’emissione della cartella esattoriale. Il ricorrente ritiene che il fatto di avere dichiarato di dovere l’Irap non esclude il diritto di impugnare l’atto (cartella esattoriale) che ne costituisce liquidazione. In materia tributaria, l’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600  non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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