CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Responsabilità del medico anestesista per omissione della doverosa assistenza del paziente nella fase successiva all’intervento operatorio effettuato. L’anestesista deve garantire un buon risveglio, un atterraggio migliore possibile fino alla completa ripresa di tutte le funzioni depresse dall’anestesia (sentenza nr. 38354/14).
FATTO: Con sentenza in data 9-11-11 il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato F.G. alla pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione (con interdizione per la stessa durata dai pubblici servizi e con risarcimento dei danni in favore della parte civile) per il reato di cui all’art. 328 c.p., a lui ascritto perché, quale medico anestesista in servizio presso l’ospedale di —— incaricato di prestare la dovuta assistenza all’intervento chirurgico di adenotonsillectomia sul piccolo C.S. di anni sei, si era allontanato subito dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, senza attendere il regolare risveglio del piccolo paziente, senza accertarsi delle sue condizioni, senza lasciar detto dove andava e dove poteva essere rintracciato, lasciando il bimbo alla sola vigilanza delle infermiere, nei fatti quindi rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sanità, rendendosi irreperibile ed irraggiungibile per oltre quaranta minuti, pur nella consapevolezza di avere lasciato senza la doverosa e cogente assistenza un piccolo paziente appena operato, oltre quaranta minuti durante i quali -a seguito dell’insorgere di serie complicanze respiratorie nel paziente- era stato insistentemente e reiteratamente cercato dai medici e dal centralino dell’ospedale.
DIRITTO: L’anestesista deve garantire un buon risveglio, un atterraggio migliore possibile fino alla completa ripresa di tutte le funzioni depresse dall’anestesia. L’obbligo di assistenza dell’anestesista cessa quando c’è un recupero totale di tutte le funzioni, la coscienza, la mobilità, i riflessi, e che la cessazione dei doveri dell’anestesista interviene solo dopo che i farmaci somministrati siano stati eliminati. La Corte di merito non ha potuto non rilevare che l’imputato, dirigente medico della unità operativa anestesia e rianimazione dell’ospedale di —- che in data —- svolgeva funzioni di anestesia di sala, si era allontanato dal luogo in cui si trovava il minore C.S. subito dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, senza attendere il regolare risveglio del piccolo paziente, senza accertarsi delle sue condizioni di salute, senza lasciare recapiti, abbandonando il bambino alla sola vigilanza delle infermiere di sala. Ne derivava che il F. aveva indebitamente rifiutato atti del suo ufficio, allontanandosi subito dopo l’intervento chirurgico e omettendo, in violazione dei suoi obblighi di anestesista, di continuare a monitorare il paziente (tanto più che si trattava di un bambino che non era stato da lui premeditato) e di intervenire tempestivamente alla vista dei sintomi di malessere manifestati dal piccolo S. al risveglio dall’anestesia, somministrando il farmaco giusto che evitasse di cagionargli la crisi respiratoria verificatasi a seguito della somministrazione di midazolam ad opera degli anestesisti sopraggiunti in sua sostituzione. Si tratta con tutta evidenza di argomentazioni (non solo pienamente rispondenti alla realtà processuale, ma anche perfettamente logiche e aderenti alle regole del diritto) che dimostrano la superfluità della richiesta perizia medica, posto che ai fini della affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto non rileva in alcun modo il fatto che la somministrazione di benzodiazepine, praticata dagli altri medici per sedare l’agitazione del paziente dopo il risveglio, sia stata la causa unica della crisi respiratoria del piccolo C., come ribadito nell’atto di ricorso.