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Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Tar Lazio sentenza n. 552/16 – Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere –  La sentenza resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il 28.01.2015 n. 1 ha chiarito che la richiesta dello studente, iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia in università straniere, di essere iscritto in università italiane ad anni di corso successivi al primo, con riconoscimento del pregresso periodo di formazione universitaria, non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno.

FATTO: Micol  S propone ricorso contro l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’annullamento della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro n. 12 del 30 ottobre 2013 che nega alla ricorrente il rilascio del nulla osta al trasferimento in ingresso dalla Facoltà di Medicina dell’Università Rumena dell’Ovest Vasile Goldis di Arad.

DIRTTO: La sentenza resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il 28.01.2015 n. 1 ha chiarito che la richiesta dello studente, iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia in università straniere, di essere iscritto in università italiane ad anni di corso successivi al primo, con riconoscimento del pregresso periodo di formazione universitaria, non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno. Il ricorso è da accogliere con riguardo alle prospettazioni con le quali parte ricorrente fa valere la violazione delle norme della T.C.E. sul riconoscimento dei titoli di studio superiore e secondo cui, partendo dall’osservazione che l’articolo 31 del d.lgs. n. 206 del 2007 prevede l’automatico riconoscimento in Italia del titolo di Laurea in odontoiatria ed in medicina e chirurgia conseguito in università europee e che la distribuzione sul territorio europeo dei professionisti segue i normali principi di regolazione del mercato, nel caso in specie non si pone neppure un problema di iscrizione al primo anno per il quale vi è il numero chiuso, ma di trasferimento, in cui l’unico limite è dato dalla capienza dei corsi, su cui è sovrana l’Università. L’ingresso nella Comunità Europea della Bulgaria e della Romania, – i ricorrenti hanno frequentato e svolto il primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso un’Università di quest’ultima nazione – ha comportato il necessario adeguamento di tali ordinamenti al principio di libera circolazione e stabilimento, dei quali la scelta di studiare presso un determinato Paese della Comunità Europea piuttosto che presso un altro è da considerarsi diretta estrinsecazione. Il trasferimento è sottoposto alla unica condizione della sussistenza dei posti per essi previsti nell’ambito della programmazione di Ateneo, come correttamente rilevato nella terza censura proposta. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto perché, nel caso in esame, nel provvedimento di rigetto dell’istanza l’amministrazione non ha opposto al ricorrente l’inesistenza di posti disponibili o l’insufficienza dei crediti collegati agli esami svolti.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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