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Giustificazione del ricorso alla contenzione fisica del paziente

Cassazione Penale  – Giustificazione del ricorso alla contenzione fisica del paziente – La Corte di Cassazione ha affermato che la pratica del contenimento può risultare giustificata al fine di evitare  prevedibili condotte auto ed etero lesionistiche del paziente. Nel caso di specie era ben evidente il pericolo attuale ed imminente di danni che potevano scaturire, per sé o per gli altri, dalla peculiare situazione del C., così come sussisteva la necessità, sottolineata dalla sentenza impugnata, di impedire al paziente di strapparsi la flebo attraverso la quale era nutrito all’occorrenza, reidratato e sottoposto alla terapia antibiotica, imposta dalle conseguenze dalla rimozione del catetere. Sentenza n. 28704/15

FATTO: Con sentenza del 15/11/2013 la Corte d’appello di Cagliari ha confermato l’assoluzione di T.G., Ca.Ma.R., B.A., M.M.R., Mu.Ma. e Co.Ma. e S.L., in relazione al contestato reato di sequestro di persona di C.G. (capo a), nonché della B., della M., del Mu. e della Co., in relazione al reato di omicidio colposo del medesimo C. (capo b).Con riferimento al primo reato, la Corte territoriale ha rilevato:a) che il C., dopo il ricovero presso il reparto psichiatrico dell’ospedale di Cagliari, a seguito della sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, fu costretto all’immobilità solo all’inizio, tramite la fascia pettorale che lo legava al letto, che venne rimossa lo stesso giorno del ricovero per non essere più ripristinata;b) che da quel momento egli fu contenuto soltanto con nastri, assicurati a polsi e caviglie, di lunghezza sufficiente a consentirgli una certa possibilità di movimento, al fine di garantire che non potesse nuocere a sé o ad altri;c) che il 17/06/2006, quando, a seguito dell’istruttoria della Commissione ASL, venne "scontenuto", il paziente si strappò il catetere vescicale;d) che analogo tentativo fu operato il 21/06/2006, con la conseguenza che il C. indirizzò al medico di guardia e agli infermieri insulti e minacce, mostrandosi subito agitato e aggressivo;e) che in definitiva la pratica del contenimento era risultata ampiamente giustificata al fine di evitare altre prevedibili condotte auto ed etero lesionistiche, giacché occorreva impedire che il C. si strappasse le flebo, attraverso le quali era nutrito e reidratato e attraverso le quali era praticata la terapia antibiotica, dopo la rimozione del catetere che aveva provocato la uretroraggia, così come occorreva impedire il pericolo che il paziente, inconsapevole della malattia, potesse fuggire dall’ospedale, esponendosi a rischi ancora maggiori; f) che le considerazioni sulla superfluità del contenimento fisico, in presenza di quello farmalogico, confondevano l’effetto sedativo temporaneo, collaterale alla somministrazione di alcuni farmaci antipsicoticici, con la contenzione farmacologica vera e propria che non venne praticata sul C.;g) che, in definitiva, ricorrevano nella specie gli estremi dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.

DIRITTO: La Corte di Cassazione rileva che in particolare l’uomo era contenuto solamente con nastri, assicurati ai polsi e alle caviglie con bracciali di garza, di lunghezza sufficiente a consentirgli una certa possibilità di movimento (muovere braccia e gambe, sedersi nel letto), impedendo semplicemente che potesse nuocere a se o ad altri. Inoltre, come sottolineato dalla Corte territoriale, alla stregua degli incontroversi dati emergenti dalla cartella clinica e dalla cartella infermieristica, il paziente, il 17/07/2006, dopo che erano stati rimossi gli strumenti di contenzione sopra descritti, ebbe a strapparsi il catetere vescicale (con conseguente necessità di somministrazione endovenosa di antibiotici e applicazione di tampone perineale) e, ancora il 21/06/2006, il giorno prima del decesso, quando il medico di guardia aveva manifestato l’intenzione di tentare nuovamente la rimozione della contenzione, indirizzò al sanitario e agli infermieri insulti e minacce, mostrandosi subito agitato e aggressivo. La Corte di Cassazione ha affermato pertanto che la pratica del contenimento può risultare giustificata al fine di evitare  prevedibili condotte auto ed etero lesionistiche del paziente. Nel caso di specie era ben evidente il pericolo attuale ed imminente di danni che potevano scaturire, per sé o per gli altri, dalla peculiare situazione del C., così come sussisteva la necessità, sottolineata dalla sentenza impugnata, di impedire al paziente di strapparsi la flebo attraverso la quale era nutrito all’occorrenza, reidratato e sottoposto alla terapia antibiotica, imposta dalle conseguenze dalla rimozione del catetere).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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