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Partecipazione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017

Tar Lazio Sentenza n. 6412/16 – Partecipazione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017– Il Tar Lazio ha affermato che il Legislatore ha ritenuto opportuno consentire, per un numero di casi ad esaurimento (i medici che erano iscritti al corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, abilitati alla professione), la partecipazione ai corsi di formazione in deroga al limite del contingente numerico stabilito per l’accesso al corso di formazione medesima; per cui, in conseguenza, lungi dall’emanare una disposizione contraria ai precetti europei, il Legislatore non ha creato un terzo modello di formazione in contrasto con quelli indicati dalla normativa comunitaria, ma si è limitato a rimuovere l’ostacolo alla partecipazione ai corsi di formazione, costituito dal contingente di posti del corso medesimo, consentendone la frequentazione, pur se in soprannumero, ai medici che si erano iscritti al corso di Medicina entro la fine del 1991, cioè quando, prima del d.lgs. n. 256/1991, in Italia la formazione specifica di medicina generale non era ancora requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale.

FATTO E DIRITTO: Francesco C., iscrittosi al corso di laurea in medicina e chirurgia prima del 10 dicembre 1991, laureatosi il 31 marzo 2004 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e iscritto al relativo albo professionale della Provincia di Roma dal 12 ottobre 2004, impugna il silenzio serbato dalla Regione Lazio sulla propria istanza del 16/17 ottobre 2014 volta ad essere ammesso, ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, in soprannumero e senza diritto a borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017, indetto con determinazione dirigenziale dell’11 aprile 2014. L’art. 3 della L. 29/12/2000, n. 401 (Corsi di formazione specifica in medicina generale) prevede che “i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”. Sulla scorta di tale norma il ricorrente ha dunque chiesto, in via amministrativa, di essere ammesso in sovrannumero e senza borsa di studio al corso di formazione in medicina generale 2014-2017 indetto dalla Regione Lazio con d.d. dell’11 aprile 2014.

La prospettazione del ricorrente è ancorata all’idea che l’ammissione in soprannumero ex art. 3 l. n. 410/2000 non richiede affatto il filtro concorsuale del quoziente numerico. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, questa Sezione, sentenza n. 8894 dell’11 agosto 2014), né l’articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, né le altre disposizioni in materia (d.lgs. n. 368/1999, d.lgs. n. 256/1991, d.lgs. n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l’ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994, né infine detta modalità di accesso necessita di regolamentazione in sede di bando di concorso e di decreto ministeriale. In sostanza, la disciplina speciale di coloro che, come il ricorrente, usufruiscono della previsione dell’art. 3 della legge n. 401/2000 si caratterizza per l’ammissione in soprannumero, in deroga al principio del numero chiuso; conseguentemente non è prevista la borsa di studio, pur restando fermi tutti gli impegni relativi all’attività formativa. Neppure è invocabile, con riguardo a tali medici, una necessità organizzativa della Regione così forte da imporre necessariamente la concorsualizzazione dell’accesso, tenuto conto del numero necessariamente limitato e decrescente degli aspiranti derivante dalle stringenti e storicizzate coordinate temporali dettate dal Legislatore. Quanto infine ai profili di compatibilità col diritto dell’Unione Europea dell’art. 3 della legge n. 401/2000, che ad avviso della Regione avrebbe introdotto una modalità atipica di accesso, già in altra occasione il Consiglio di Stato (sentenza n. 4096 del 1° agosto 2014) ha condivisibilmente osservato che non sussiste alcun contrasto con la direttiva 93/16 CEE, né si può parlare di inapplicabilità in concreto in assenza della relativa normativa regolamentare.

Il Legislatore ha ritenuto opportuno consentire, per un numero di casi ad esaurimento (i medici che erano iscritti al corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, abilitati alla professione), la partecipazione ai corsi di formazione in deroga al limite del contingente numerico stabilito per l’accesso al corso di formazione medesima (vedi prima il d.lgs. n. 256/1991 e, poi, il d.lgs. n. 368/1999); per cui, in conseguenza, lungi dall’emanare una disposizione contraria ai precetti europei, il Legislatore non ha creato un terzo modello di formazione in contrasto con quelli indicati dalla normativa comunitaria, ma si è limitato a rimuovere l’ostacolo alla partecipazione ai corsi di formazione, costituito dal contingente di posti del corso medesimo, consentendone la frequentazione, pur se in soprannumero, ai medici che si erano iscritti al corso di Medicina entro la fine del 1991, cioè quando, prima del d.lgs. n. 256/1991, in Italia la formazione specifica di medicina generale non era ancora requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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