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Corte dei Conti Calabria: medici in formazione, borse di studio e lavoro occasionale

CORTE DEI CONTI – Sez. Giur. Calabria – Medici in formazione: percezione borse di studio e lavoro occasionale. Ciò che rileva al fine della corretta erogazione della borsa di studio è, unicamente, l’effettivo svolgimento del periodo di formazione. Vi è quindi assenza di previsione di alcuna conseguenza giuridica riconducibile alla violazione del divieto di incompatibilità (sentenza nr. 163-14).

FATTO: Con atto di citazione depositato il 30 ottobre 2012, la Procura regionale ha richiesto la condanna del Dr.———–, nato a Cosenza, il —–, a risarcire alla Regione Calabria un danno erariale pari ad € 84.810,50, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, di cui euro 34.810,50, quale refusione dell’importo di una borsa di studio indebitamente percepita ed € 50.000,00 a titolo di danno all’immagine. La vicenda origina da una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, inoltrata alla Procura contabile in data 9 settembre 2008, relativa alla indebita percezione di emolumenti da parte del convenuto per aver prestato dal novembre 2004 al novembre 2005 la propria opera professionale presso una casa di cura privata in coincidenza con l’arco temporale di frequenza al “corso di formazione di medicina generale per il biennio 2003-2005”. Rileva l’attore come il convenuto avesse a suo tempo sottoscritto una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio nella quale attestava, la assenza di cause di incompatibilità.

DIRITTO: Il Collegio ha affermato che il bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2003-2006, reca la data dell’11/9/2003 e non contiene alcuna disposizione specifica che vieti rapporti lavorativi occasionali. Ad avviso del Collegio, in ogni caso, ciò che rileva al fine della corretta erogazione della borsa di studio è, unicamente, l’effettivo svolgimento del periodo di formazione onde non sussiste alcuno sviamento o deviazione della pubblica erogazione dalle finalità previste dalla legge, come invece ritenuto dalla Procura, se, per l’appunto, la borsa è stata erogata perché il convenuto ha effettivamente svolto il periodo di formazione secondo modalità e tempi previsti per il corso di cui trattasi.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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