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Musica in uno studio odontoiatrico – I diritti d’autore non devono essere pagati

Cassazione Civile Ordinanza n. 2468/16  – Musica in uno studio odontoiatrico – I diritti d’autore non devono essere pagati –  La Corte di Cassazione ha affermato che “i clienti che si susseguono in uno studio dentistico non costituiscono un numero di persone particolarmente considerevole da costituire un pubblico”; di conseguenza  la diffusione della musica  non implica alcuna lesione del diritto d’autore.

FATTO E DIRITTO: La Scf – Società Consortile Fonografi, che svolge attività di collecting, in Italia e all’estero, quale mandataria per la gestione, l’incasso e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografi consorziati, con atto di citazione notificato il 25.7.2011 nei confronti di C.R. , medico odontoiatra, chiedeva di accertarsi che questi nel proprio studio privato effettuava la diffusione, in sottofondo, di fonogrammi oggetto di privativa e che tale attività, costituendo comunicazione al pubblico ai sensi della legge italiana sul diritto d’autore, nonché del diritto internazionale uniforme a quello comunitario, era soggetta alla corresponsione di un equo compenso, da liquidarsi in separato giudizio. Riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, si deve constatare che, trattandosi dei clienti di un dentista, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi".Tutte le sentenze della Corte di Giustizia in questione hanno dunque fatto applicazione dei medesimi principi procedendo poi alla loro applicazione riguardo alle diverse fattispecie esaminate e, nel caso degli studi dentistici, la sentenza 162/12 è giunta alla conclusione che i clienti che si susseguono in uno studio dentistico non costituiscono un numero di persone particolarmente considerevole da costituire un pubblico)

Sentenza n. 2468/16

Autore: Redazione FNOMCeO

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