Colpa medica – Accertamento della causalità

Cassazione Penale  – Colpa medica – Accertamento della causalitàInsufficiente svolgimento del doveroso giudizio contro fattuale –  La Corte di Cassazione ha affermato che non può dubitarsi che, in tema di nesso di causalità, il giudizio contro fattuale – imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, o, in ipotesi di condotta commissiva, l’assenza della condotta commissiva vietata, avrebbe potuto evitare l’evento (cd. giudizio predittivo) – richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (cd. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta. Sentenza n. 34296/15

FATTO: D.M. era tratto a giudizio avanti il Tribunale di Trapani per il reato di cui all’art. 589 C.P. in relazione alla morte del piccolo M.F., avvenuta nell’Ospedale S. Antonio di Trapani la mattina dell’8/9/2007. L’evento era ascritto all’imputato per avere colposamente omesso (quale chirurgo pediatra, chiamato ad effettuare consulenze specialistiche dai colleghi della neonatologia, dove il bambino era stato ricoverato dalla nascita, avvenuta il 29/6/2006, fino al 26/7/2006, nonché quale specialista che aveva seguito il bambino dalle dimissioni fino al decesso): di diagnosticare la malattia di Hirschsprung (megacolon congenito); di prescrivere la biopsia; di somministrare o prescrivere l’idonea terapia chirurgica; di disporre il ricovero del piccolo dopo averlo visitato la mattina del 7/9/2007 (pur sapendo che non evacuava feci da cinque giorni ed avendo rilevato la presenza – a seguito di ispezione rettale – di feci alte e dure) e per avere, invece, inviato il bambino a casa, prescrivendogli due cucchiai di olio di ricino, il primo dei quali, somministrato dalla madre al bambino, gli procurava l’insorgere di un vomito "incoercibile" che accelerava lo shock ipovolemico e diselettrolitico ed il conseguente collasso cardiocircolatorio. Con sentenza del 25/7/2012 il Tribunale assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste. In accoglimento dell’appello proposto dal P.M. e dalle parti civili, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 18/7/2014, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena (sospesa) di sei mesi di reclusione oltre che, in solido con la responsabile civile, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento, in favore di ciascuna di esse, di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 80.000,00. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato.

DIRITTO: Sul punto, di centrale rilievo nell’economia della decisione, manca dunque la necessaria verifica – alla stregua come detto di un necessario giudizio contro fattuale – della causalità della colpa ascritta ossia della riconducibilità causale dell’evento lesivo, sia pure in via concorrente, alla inosservanza della regola cautelare e, più precisamente, trattandosi di condotta commissiva, al compimento di un’azione difforme dal comportamento imposto dalla regola cautelare. Al qual fine costituiva peraltro antecedente logico imprescindibile l’accertamento delle cause effettive e della natura della infezione che ha cagionato la morte del bambino, onde poter, solo dopo, attendibilmente valutare se l’adozione di un emolliente meno severo (ossia una condotta osservante delle regole della scienza medica) avrebbe potuto consentire una reazione dell’organismo all’aggressione dell’infezione o se, piuttosto, questa era talmente violenta che si sarebbe ugualmente verificata. Non può dubitarsi, infatti, che, in tema di nesso di causalità, il giudizio controfattuale – imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, o, in ipotesi di condotta commissiva, l’assenza della condotta commissiva vietata, avrebbe potuto evitare l’evento (cd. giudizio predittivo) – richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (cd. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta (v. Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv.256941 che, in applicazione di tale principio, ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la responsabilità di un medico – per avere, sulla base di un’errata interpretazione del tracciato cardiografico del feto, ritardato il parto con taglio cesareo, causandone il decesso – ritenendo non provato il momento di insorgenza della sofferenza fetale e, quindi, la circostanza che il feto potesse essere salvato nel momento in cui gli esami vennero sottoposti all’attenzione del medico, se quest’ultimo fosse tempestivamente intervenuto).Tali verifiche risultano omesse nel caso di specie, caratterizzato anzi, per specifica e significativa indicazione dei periti, pure ripresa in sentenza, dalla assenza di certezza alcuna circa l’origine e la natura della sepsi (se di tipo batterico, virale o mista), accompagnata peraltro dalla indicazione del suo carattere severo tale condurre il piccolo paziente ad un "rapidissimo decesso

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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